Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

PRINCIPALI ADEMPIMENTI

  1. Redazione o adeguamento DVR (Documento Unico di Valutazione del Rischio) con nuovi rischi;
  2. Redazione se necessario del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali);
  3. Formazione (Antincendio, Primo Soccorso, Lavoratori e Preposti);
  4. Piano di Emergenza;
  5. Rispetto del Protocollo Sanitario

Il decreto legislativo 81/08 definisce la valutazione dei rischi come “valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività finalizzata a individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e a elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”.

La redazione del DVR che ne consegue deve essere effettuata obbligatoriamente dal datore di lavoro previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e in  collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e, nei casi di sorveglianza sanitaria, anche con la collaborazione del medico competente.

Il DVR deve essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione in modo da poter essere sempre consultabile (comma 4, art. 29, D.Lgs. 81/08). La mancata custodia del documento di valutazione presso l’unità produttiva a cui si riferisce è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2,5 mila a 10 mila euro a carico del datore di lavoro e del dirigente.

Nella compilazione del documento finale di valutazione dei rischi, è ora obbligatoria (e sanzionata l’omissione):

– l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

– l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

La redazione di questo documento deve avvenire la prima volta in concomitanza con l’avvio delle attività lavorative. Il comma 3 dell’art. 29 del Testo unico precisa inoltre che “La valutazione e il documento […] debbono essere rielaborati, […] in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.”

La mancata valutazione e redazione del documento di valutazione dei rischi o l’adozione di un  documento senza gli elementi essenziali indicati dall’art. 28 D.Lgs. n. 81/08 comporta l’applicazione di sanzioni più punitive rispetto al passato e indicate nell’art. 55 del D.Lgs. 81/08:

Art. 55. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

1. È punito con l’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro:

a) che omette la valutazione dei rischi e l’adozione del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell’articolo 28 e che viola le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 1, lettere q) e z), prima parte;

[…]

2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell’arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione è commessa:

a) nelle aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f);

b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all’articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;

c) per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

3. È punito con l’ammenda da 3.000 a 9.000 euro il datore di lavoro che non redige il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), secondo le modalità di cui all’articolo 29, commi 1, 2 e 3, nonché nei casi in cui nel documento di valutazione dei rischi manchino una o più delle indicazioni di cui all’articolo 28, comma 2, lettere c) ed e).

[…]”.

E’ importante sapere che il documento di valutazione dei rischi dovrà avere “data certa”.

Il D.Lgs. 81/08 non chiarisce però le modalità con le quali la stessa possa essere garantita e provata. È necessario rifarsi quindi all’art. 1 della legge n. 325/00 in materia di protezione dei dati personali (privacy) che include «Chiarimenti sulla data certa» e in cui si legge:

«In questa prospettiva, senza pretesa di indicare in modo esauriente tutti i possibili strumenti idonei ad assegnare al documento una data certa, il garante richiama l’attenzione dei titolari del trattamento sulle seguenti possibilità che appaiono utilmente utilizzabili:

a) ricorso alla cosiddetta «autoprestazione» presso uffici postali prevista dall’articolo 8 del d. lgs. n. 261/1999, con apposizione del timbro direttamente sul documento avente corpo unico, anziché sull’involucro che lo contiene;

b) in particolare per le amministrazioni pubbliche, adozione di un atto deliberativo di cui sia certa la data in base alla disciplina della formazione, numerazione e pubblicazione dell’atto;

c) apposizione della cosiddetta marca temporale sui documenti informatici;

d) apposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile; formazione di un atto pubblico;

e) registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico».

È inoltre possibile certificare la data certa con autentica notarile o posta elettronica certificata (PEC).

In vista della scadenza del 30 giugno 2009 per l’adeguamento ai sensi del D.Lgs 81/2008, GESTA SAS vi propone collaborazione con l’obiettivo di fornire un supporto metodologico all’elaborazione della valutazione dei rischi e redazione del Documento o una revisione della stessa, nei casi previsti.

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