Gesta Papers del 27 Agosto 2009

TU sicurezza sul lavoro: le principali novità del “correttivo”

 

di Norma Carlini e Irene semplici

 

 

E’ in vigore dal 20 agosto 2009 il Decreto Legislativo di modifica ed integrazione del D .Lgs 9 aprile 2008 n. 81 (meglio noto come “Testo unico” sulla sicurezza nei luoghi di lavoro).

 

Tra le principali novità del provvedimento in oggetto, D.Lgs 3 agosto 2009 n. 106, la rivisitazione delle tempistiche e della documentazione della valutazione dei rischi, l’introduzione di una “patente a punti” per i lavoratori del settore edile, la riformulazione del sistema sanzionatorio, delle ipotesi di sospensione coercitiva dell’attività imprenditoriale e altri aspetti correlati anche all’applicazione del D. Lgs. 231/2001.

 

Gesta resta a vostra disposizione per tutte le informazioni e le applicazioni.

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Argomento

 

Novità introdotta

dal D. Lgs.106/09

Riferimento al

D. Lgs. 81/08

Computo dei

lavoratori

Nel computo dei lavoratori, al fine di valutare l’esclusione da alcuni obblighi, sono stati esclusi anche i lavoratori in prova

Art. 4 c.1 lett. l) bis

Sospensione

dell’attività

imprenditoriale

Modificata la procedura del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale e definito il concetto di reiterazione: “si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazioneoggetto di prescrizione dell’organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole […]”

Art. 14 c.1

La durata del provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche sarà pari al provvedimento di sospensione nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia inferiore al 50% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro
Solo se i lavoratori irregolari siano pari o superiori al 50% del totaledei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero nei casi di gravi e reiterate violazioni […], ovvero nei casi di reiterazione, la durata del provvedimento è pari al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni
Le disposizioni dell’articolo si applicano anche ai cantieri edili
Per il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento, è stata introdotta la facoltà di  pagare un’ammenda da 2500 a 6400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare

Art. 14 c. 10

Il provvedimento di sospensione non si applica nel caso in cui il lavoratore irregolare risulti l’unico occupato dell’impresa.Inoltre, gli effetti della sospensione nell’ipotesi di lavoro irregolare, possono essere fatti decorrere dalle ore 12 del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa che non può essere interrotta […]

Art. 14 c. 11- bis

Delega di

funzioni

Introduce la facoltà per cui “il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa col datore di lavoro, delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle condizioni sopra esposte. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante […]. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega […] non può, a sua volta, delegare le funzionidelegate.”

Art. 16 c. 3- bis

Obblighi del

datore di lavoro

e del dirigente

Inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria

Art. 18 c.1

lett. g)

Nei casi di sorveglianza sanitaria, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro

Art. 18 c.1 lett. g-bis)

I nominativi dei RLS vanno comunicati al sistema informativo di cui all’articolo 8, una volta operativo secondo i tempi e le previsioni del D.lgs 81 e non all’INAIL come attualmente previsto e tale comunicazione va effettuata non annualmente (come è disposto attualmente) ma solo in caso di elezione o designazione o di cambiamento dei nominativi precedentemente indicati.
Inoltre, in caso di mancata elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, i lavoratori comunicano la mancata elezione del rappresentante al datore di lavoro, il quale procederà a darne successiva comunicazione agli organismi paritetici perché questi possano procedere all’assegnazione dei rappresentanti per la sicurezza territoriali (RLST).

Art. 18 c.1 lett. aa)

Possibilità di consegnare la valutazione dei rischi all’RLS , anche su supporto informatico. Tale documento è consultato esclusivamente in azienda.

Art. 18 c.1 lett. o)

 

Comunicare in via telematica all’INAIL gli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni

Obblighi del

medico

competente

La cartella sanitaria dovrà essere conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente

Art. 25 c. 1 lett. c)

Consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio e fornire le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; il datore di lavoro conserva l’originale della cartella sanitaria e di rischio per almeno 10 anni.

Art. 25 c.1 lett. e)

Obblighi

connessi ai contratti

d’appalto o d’opera

 

Contratto affidato da un “contraente

generale” o nei casi in cui il datore

di lavoro non coincida con il

committente

Il datore di lavoro che affida i lavori è tenuto alle verifiche previste “sempre che abbia la responsabilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo”

Art. 26 c. 1

Il documento di “valutazione dei rischi da interfererenza delle lavorazioni” (DUVRI) relativo ai lavori in appalto e gravante sul committente, non sarà più obbligatorio in caso di mere forniture di materiali, servizi di natura intellettuale, lavori di durata non superiore a 2 giorni, a condizione che non ci siano rischi a causa di presenza di agenti cancerogeni, biologici ed atmosfere esplosive

Art. 26 c. 3-bis

Allestimento di una fieraIl soggetto che affida il contratto (ovvero l’azienda che ha il compito contrattuale di organizzare la fiera) redige il DUVRI recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione;Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto (l’ente fiera) integra il DUVRI riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi di lavoro in cui verrà espletato l’appalto;La ditta esecutrice (dei lavori sub appaltati) sottoscrive per accettazione tale integrazione.Il DUVRI deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori

Art. 26 c. 3-ter

Sono stati specificati i costi relativi alla sicurezza da inserire nei contratti, ovvero: “costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi non sono soggetti a ribasso”.

Art. 26 c. 5

Sistema di

qualificazione

delle imprese e

dei lavoratori

autonomi

nel settore edile

Verrà creato uno strumento che consenta la verifica delle imprese e dei lavoratori autonomi attraverso l’attribuzione di un punteggio iniziale soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazione in materia di sicurezza sul lavoro.L’azzeramento del punteggio determinerà l’impossibilità per l’impresa o per il lavoratore autonomo di svolgere attività nel settore edile.Tale strumento potrà essere esteso ad altri settori di attività individuati con uno o più accordi interconfederali.

Art. 27 c.1-2

Valutazione dei

rischi e relativo

documento

Si devono valutare anche i rischi connessi alla specifica tipologia attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro

Art. 28 c. 1

L’obbligo della valutazione dello stress lavoro-correlato decorre dalla elaborazione delle indicazioni da parte della Commissione Consultiva; in caso la Commissione non emani tali indicazioni, l’obbligo di valutazione dello stress lavoro correlato decorrerà comunque dal 1/8/2010.

Art. 28 c. 1 bis-2

Il documento deve essere munito di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione delRSPP, dell’RLS o dell’RLST e del medico competente ove nominato.

Art. 28 c. 2

Può essere tenuto nel rispetto dell’art. 53 su supporto informatico
La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione.

Art. 28

In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività

Art. 28 c. 3 bis

Il DVR deve essere rielaborato nel termine di 30 giorni in occasione di:modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro, o inrelazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

Art. 29 c. 3

Viene estesa anche alle imprese edili fino a 50 dipendenti la possibilità di effettuare una valutazione dei rischi semplificata

Art. 29 c 6- bis)

Modelli di organizzazione e di gestione

Gli emendamenti sono rivolti ad affermare la centralità delle procedure di certificazione nello sviluppo di prassi virtuose nella definizione dei modelli di organizzazione del lavoro, soprattutto con riferimento alle tipologie di lavoro atipico e ai contratti di appalto

Art. 30

Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

Viene specificato che si consente l’esonero dai corsi di formazione unicamente a chi dimostri di avere avuto una esperienza concreta di gestione della sicurezza in ambienti di lavoro per un periodo di almeno un anno.

Art. 32

Svolgimento

diretto da parte

del DDL dei compiti di

prevenzione e

protezione dai rischi

Nelle imprese o unità produttive fino a 5 lavoratori il DDL può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione dandone preventiva informazione al RLS. Per questo deve svolgere specifici corsi di formazione previsti dagli art 45 e 46 del D.Lgs 81/08

Art. 34 c. 1 bis

Sorveglianza

sanitaria

La sorveglianza sanitaria comprende anche la visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi al fine di verificare l’idoneità alla mansione

Art. 41 c. 2

Le visite mediche preventive possono essere svolte in fasepreassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.

Art. 41 c. 2 bis

Entro il 31 dicembre 2009 con accordo in Conferenza Stato-Regioni vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento dellatossicodipendenza e dell’alcol dipendenza

Art. 41 c. 4 bis

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