INAIL: Istruzioni operative per la comunicazione dei nominativi degli RLS ai sensi del nuovo D.Lgs. 106/08

di Norma Carlini e Irene Semplici

Con la Circolare 25 Agosto 2009, n. 43 l’INAIL ha fornito precisazioni in ordine agli adempimenti posti a carico dei datori dei lavoro e dei dirigenti ai fini della comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, in base al nuovo quadro normativo introdotto dal Decreto legislativo n.106 del 5 Agosto 2009 (G.U. n.180 del 5 Agosto 2009) correttivo del D.Lgs. 81/08.

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L’INAIL con la circolare del 24 Agosto ha impartito le nuove istruzioni per la trasmissione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Per quanto concerne la comunicazione degli RLST (Rappresentante dei Lavoratori Territoriale) l’Istituto provvederà, come di consueto, a dare le istruzioni operative una volta intervenute le indicazioni interpretative della normativa da parte del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

I datori di lavoro devono comunicare in via telematica all‘INAIL (e all’IPSEMA per quanto riguarda le categorie tutelate dallo stesso Ente nel settore marittimo nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8 del D.Lgs 81/08) i nominativi degli RLS non più con cadenza annuale ma solo in caso di nuova nomina o designazione. In fase di prima applicazione (nel momento di entrata in vigore dell’obbligo, ossia il 20 agosto 2009) l’obbligo riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati nel 2008 che siano stati variati rispetto alla data del 31/12/2008.

Si illustrano brevemente i casi principali e più frequenti:

  1. Le aziende che hanno notificato all’INAIL il nominativo dell’RLS in carica al 31/12/08 (ed attualmente ancora in carica) secondo le previgenti norme e circolari, non devono fare alcuna comunicazione (sino alla modifica dell’RLS)
  2. Le aziende che hanno già notificato un RLS in carica al 31/12/08 che però nel frattempo è variato, devono effettuare nuovamente la comunicazione aggiornando il nominativo del 2009
  3. Le aziende che hanno eletto un nuovo RLS dopo il 31/12/08 e che non avevano pertanto effettuato alcuna comunicazione, devono adesso fare la comunicazione del nuovo nominativo
  4. Le aziende presso le quali non è stato eletto un RLS non devono fare alcuna comunicazione
  5. Per il futuro, ad ogni variazione del nominativo dell’RLS, dovrà tempestivamente essere fatta una comunicazione di aggiornamento all’INAIL.

Le modalità di comunicazione sono invariate: è possibile inviare la comunicazione solo per via telematica dal sito dell’INAIL (lo stesso vale per le Aziende e pubbliche amministrazioni non assicurate INAIL che potranno registrarsi al sito come utenti generici).

La procedura telematica è stata aggiornata per essere aderente alle nuove regole. Solo in caso di malfunzionamenti del sito INAIL, è possibile inviare la comunicazione tramite FAX con l’apposito modello predisposto che può essere richiesto presso le Sedi INAIL o scaricato dal sito dell’INAIL: www.inail.it.

La comunicazione deve essere effettuata per la singola azienda, ovvero per ciascuna unità produttiva in cui si articola l’azienda stessa, nella quale operano i Rappresentanti.

Quando il datore di lavoro decide di non curare direttamente o a mezzo di propri dipendenti l’inserimento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, può affidare l’incarico ad un delegato (es. consulente del lavoro, associazione di categoria). In questo caso se il delegato è già autorizzato all’accesso al “Punto Cliente” sul sito internet INAIL, avrà la possibilità di procedere all’inserimento degli RLS, per i clienti in delega, senza effettuare altre operazioni; se la ditta/pubblica amministrazione non è ancora inserita nelle deleghe del consulente del lavoro, in quanto non soggetta ad INAIL, il delegato medesimo potrà effettuare le operazioni di registrazione per conto della ditta/pubblica amministrazione come utente generico.

SANZIONI

Con riferimento ai termini di invio e alla sanzionabilità per inadempimento, precisiamo quanto segue:

a) L’obbligo di comunicazione del nominativo dell’RLS, secondo le nuove modalità, è in vigore già dal 20 Agosto 2009 (data dell’entrata in vigore delle modifiche al D.Lgs 81/08) anche se la circolare è datata 25 Agosto.

b) La comunicazione delle variazioni future dovrà essere effettuata tempestivamente, ossia appena l’azienda riceve la notizia dai lavoratori dell’ufficializzazione del nominativo del nuovo RLS.

c) L’adempimento non ha carattere penale bensì amministrativo, per questa ragione, non si può ipotizzare un reato permanente in caso di mancata comunicazione.

d) Non essendo esplicitamente previsti termini entro i quali effettuare la comunicazione dell’RLS, la sanzione può essere applicata solo in sede di verifica ispettiva qualora, all’atto della verifica, non sia stata inviata la comunicazione oppure se la comunicazione non risulta aggornata.

e) L’art.55 del Decreto legislativo n. 81/2008, così come modificato dall’art. 32 del Decreto legislativo n.106/2009: “Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente” prevede, in caso di violazione dell’art. 18 comma 1, lettera aa) del Decreto legislativo n. 81/2008, nel testo modificato dall’art. 13 lettera f) dal Decreto legislativo n. 106/2009, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a 300,00.

GESTA Sas resta a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.

 

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