La Direttiva 2008/99/CE sui reati ambientali, pubblicata il 6 dicembre 2008, dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 26 dicembre 2010; per tale data, pertanto, gli illeciti ambientali dovranno essere inseriti tra i reati suscettibili di determinare la responsabilità dell’ente ex D.Lgs. 231/01. La Direttiva ha l’obiettivo di creare un sistema penale-sanzionatorio idoneo a garantire un’applicazione efficace e omogenea della normativa comunitaria a presidio dell’ambiente. Sul piano applicativo, essa è destinata ad avere effetti sulle normative penali dei singoli Stati membri, in quanto prevede che vengano sanzionate a livello comunitario una serie di condotte di danneggiamento dell’ambiente imputabili a persone fisiche e/o giuridiche e idonee a provocare danni alla salute delle persone (decesso o lesioni gravi) ovvero un significativo deterioramento della qualità dell’aria, del suolo, delle acque, della fauna o della flora. 

Il 6 dicembre 2008 è stata pubblicata sulla G.U.C.E. la Direttiva 2008/99/CE del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell’ambiente. La Direttiva dovrà essere recepita entro il 26 dicembre 2010.

La Direttiva individua infatti una serie minima di condotte da considerare in via generale illecite, qualora siano commesse con dolo o, quantomeno, per grave negligenza (art. 3). La natura “illecita” di tali condotte discende dal fatto che esse sono poste in essere in violazione di disposizioni di diritto comunitario a tutela dell’ambiente o di atti nazionali che vi danno attuazione (cfr. Allegati A) e B) alla Direttiva). Tra le principali fattispecie criminose individuate dal legislatore comunitario si richiamano, a titolo esemplificativo, quelle connesse alle attività di:

i) scarico, emissione, immissione illeciti di sostanze o radiazioni ionizzanti nell’aria, suolo e acque;

ii) raccolta, trasporto, smaltimento e, più in generale, gestione illecita di rifiuti;

iii) esercizio di impianti in cui sono svolte attività pericolose;

iv) produzione, lavorazione, uso, deposito e smaltimento di materiali nucleari e sostanze radioattive pericolose;

v) produzione, importazione, esportazione, immissione in commercio o uso di sostanze che riducono lo strato di ozono;

vi) deterioramento di un habitat all’interno di siti protetti;

vii) uccisione, distruzione, possesso e commercio di specie animali o vegetali protette.

Allo stesso modo, è previsto che siano qualificate come reati le condotte di favoreggiamento e di istigazione a commettere intenzionalmente taluna delle suddette attività.

 Le disposizioni della Direttiva 2008/99/CE sono destinate ad avere effetti sulla disciplina nazionale relativa alla responsabilità da reato degli enti, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, estendendone l’ambito applicativo ai reati ambientali.

Pertanto, con l’entrata in vigore della Direttiva 2008/99/CE gli Stati membri saranno obbligati a prevedere la responsabilità penale per le persone giuridiche cui siano imputabili i reati ambientali da essa indicati (nonché delle connesse fattispecie di favoraggiamento e istigazione), se commessi a loro vantaggio da parte di persone:

  1. che rivestono una posizione apicale nell’ente, basata sul potere di rappresentanza, di gestione o di controllo dello stesso;
  2. soggette all’autorità dell’ente (dipendenti), rispetto alle quali sia emersa la carenza di sorveglianza o controllo da parte di un apicale.

Da notare come, rispetto ad altri atti comunitari che lasciano maggiore libertà agli Stati membri in ordine alla definizione della natura giuridica – penale o non penale – della responsabilità e delle relative sanzioni cui deve essere sottoposta la persona giuridica, la Direttiva 2008/99/CE impone l’attuazione di un sistema sanzionatorio di matrice esclusivamente penale.

Gesta Sas di Renato Goretta & C. è a disposizione per ogni chiarimento in merito.

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