Gesta Papers n. 62 del 22 Novembre 2011

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Il nuovo DPR 151/2011 di semplificazione delle procedure relative alla prevenzione incendi, entrato in vigore lo scorso 7 Ottobre, attenua le procedure burocratiche alleggerendo così gli oneri delle Imprese pubbliche e private. Le attività di categoria A, a minor rischio, una volta organizzate ai fini antincendio, potranno iniziare l’attività presentando segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso il SUAP. Per le attività di categoria B e C, sarà necessario ottenere dai VVF lo specifico parere sul progetto di prevenzione incendi presentato. Successivamente anche per tali attività, l’inizio sarà subordinato alla presentazione di SCIA. Il regolamento non si applica alle attività industriali a rischio di incidente rilevante, per le quali continua a vigere il disposto dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 334/1999 (obbligo di redazione del “rapporto di sicurezza”).

Queste le principali novità introdotte dal DPR 151/2001:

1. Un nuovo elenco di attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi va a sostituire il precedente elenco contemplato dal DM 16/02/1982; nell’elenco sono state inserite anche alcune nuove attività che dovranno adeguarsi ai dettami del nuovo DPR entro il 07 ottobre 2012 [nota 1].

2. Le attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi sono state classificate in tre categorie [nota 2]:

Categoria A: attività a basso rischio: viene eliminato il parere di conformità sul progetto. Si può avviare direttamente l’attività tramite SCIA; il controllo con sopralluogo viene effettuato a campione entro 60 gg. Viene rilasciata, su richiesta, copia del verbale della visita tecnica. Se la situazione è conforme, il Comando dei VV.F. competente non rilascia alcun provvedimento.

Categoria B: attività a medio rischio: il parere di conformità sul progetto viene rilasciato entro 60 gg, trascorsi i quali si potrà avviare l’attività tramite SCIA; il controllo con sopralluogo viene effettuato a campione entro 60 gg. Viene rilasciata, su richiesta, copia del verbale della visita tecnica. Se la situazione è conforme, il Comando dei VV.F. competente non rilascia alcun provvedimento.

Categoria C: attività ad elevato rischio: il parere di conformità sul progetto viene rilasciato entro 60 gg, trascorsi i quali si potrà avviare l’attività tramite SCIA. Il sopralluogo (sempre necessario) viene effettuato entro 60 gg. Nel caso di esito positivo delle visite tecniche viene rilasciato il CPI entro 15 giorni dalla visita stessa.

Per tutte e 3 le Categorie, nel caso di anomalie riscontrate, il Comando adotta un provvedimento che vieta la prosecuzione dell’attività all’impresa, salvo che la stessa provveda entro 45 giorni a conformarsi alla normativa antincendio.

3. Previsto il rinnovo periodico ogni 5 anni della conformità antincendio, attraverso una dichiarazione del titolare delle attività (da inviare ai Vigili del Fuoco) che attesti l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza, corredata da documentazione tecnica. L’impresa è obbligata ad avviare nuovamente le procedure previste solamente quando vi siano modifiche di lavorazione o nelle strutture, il cambio di destinazione dei locali dell’attività, variazioni qualitative o quantitative delle sostanze pericolose esistenti ovvero, più in generale, quando vi sia una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

Per talune attività, di cui ai punti 6, 7, 8 ,64, 71, 72 e 77 del nuovo elenco, la durata della conformità passa invece a 10 anni.

Si applica, infine, il seguente schema di gestione del periodo transitorio:

a)     Nuove attività (purché esistenti alla data di entrata in vigore del provvedimento): gli adempimenti prescritti dal provvedimento debbono essere svolti entro 1 anno dall’entrata in vigore del regolamento.

b)     Attività esistenti (alla data di entrata in vigore del provvedimento e già munite del Certificato Prevenzione Incendi): alla naturale scadenza del CPI è necessario procedere con gli adempimenti secondo il nuovo schema articolato in funzione dei tre gruppi A, B e C (devono cioè espletare gli adempimenti prescritti all’articolo 5 ovvero richiedere il cosiddetto “Rinnovo periodico di conformità antincendio”, da effettuarsi tramite una dichiarazione attestante l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio)

c)      Infine, i soggetti che alla data di entrata in vigore del provvedimento abbiano ottenuto un parere di conformità secondo il DPR 37/1998, articolo 2, sono tenuti al rispetto degli adempimenti secondo il nuovo schema articolato in funzione dei tre gruppi A, B e C.

d)     Gli enti e i privati per i quali la durata della conformità passa a 10 anni e che siano già in possesso di CPI, dovranno presentare la prima attestazione del rinnovo periodico entro i seguenti termini:

A. 7 Ottobre 2017 (CPI rilasciato antecedentemente al 1 gennaio 1988);

B. 7 Ottobre 2019 (CPI rilasciato tra il 1 gennaio 1988 ed il 31 dicembre 1999);

C. 7 Ottobre 2021 (CPI rilasciato tra il 1 gennaio 2000 ed il 07 ottobre 2011).

Si allega l’Allegato I al DPR 151/2011 contenente l’elenco delle attività soggette alla nuova normativa antincendio.

Gesta Srl è a disposizione per ogni chiarimento in merito.


[Nota 1] Le nuove attività introdotte, in aggiunta a quelle previste dal DM 16/02/82, sono le seguenti:
a)  Asili nido con più di 30 presenze
b)  Demolizione di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 mq
c)  Officine per la riparazione dei veicoli a motore, o di carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 mq
d)  Campeggi e villaggi turistici con capienza superiore a 400 persone
e)  Locali adibiti a pubblico spettacolo e di trattenimento con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq
f)  Impianti e centri sportivi, palestre, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq
g) Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime cin superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 mq; metropolitane in tutto o in parte sotterranee
h) Interporti con superficie a 20.000 mq
i)  Gallerie stradali di lunghezza superiore a500 me ferrovie superiori a 2.000 mq.
[Nota 2] A titolo di esempio sono classificate “A” le seguenti attività:
Attività dove è presente un gruppo elettrogeno sussidiario ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva tra 25 kW e 350 kW.
Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con posti-letto tra 25 e 50.
Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con un numero di persone tra 100 e 150;
Asili nido con persone presenti tra 30 e 150.
Aziende e uffici, di qualsiasi tipo, con un numero di persone tra 300 e 500.
A titolo di esempio sono classificate “B” le seguenti attività:
Officine e laboratori con saldatura e taglio di metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con un numero di addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio tra 5 e 10.
Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con un numero di addetti tra 5 e 10.
Depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi tra50.000 kge100.000 kg.
Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito tra a5.000 kge50.000 kg.
Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori tra5.000 kge50.000 kg.
Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con 25-50 addetti.
A titolo di esempio sono classificate “C” le seguenti attività:
Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a50.000 kg.
Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a50.000 kg
Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti.
Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive per oltre 100 persone.

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