Gesta Papers n. 68 del 21 Maggio 2012
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Valutazione Rischi Interferenti: obblighi

L’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i. ha introdotto l’obbligo per il datore di lavoro committente, nell’ambito dell’affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, di formalizzare l’azione di promozione della cooperazione e del coordinamento tra i datori di lavoro e/o lavoratori autonomi cui i lavori sono affidati, tramite la redazione di un “Documento Unico di Valutazione dei Rischi” – da allegare al contratto di appalto – che indichi le misure tecniche e procedurali adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze tra i lavoratori dell’impresa committente e i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nel’esecuzione dell’opera complessiva.
Vediamo nel dettaglio quali sono le tipologie di attività per le quali è obbligatorio redigere il DUVRI.

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L’obbligo di elaborare un Documento Unico di Valutazione relativo ai Rischi derivanti dall’interferenza delle lavorazioni ricade sul Datore di Lavoro mentre per tutti gli altri rischi, non riferibili alle interferenze, resta immutato l’obbligo per ciascun Datore di Lavoro di elaborare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi.
L’interferenza, in sostanza, è la sovrapposizione delle attività lavorative del Committente e dell’Appaltatore in uno stesso luogo.
In linea ai dettami del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. ed .ii., gli appalti per i quali non è necessario predisporre il DUVRI sono individuati in:
a) servizi di mera fornitura di materiale o attrezzature senza installazione;
b) servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno dei luoghi del Committente;
c) servizi di natura intellettuale;
d) attività che si realizzano in luoghi sottratti alla disponibilità giuridica del Committente;
e) lavori la cui durata non sia superiore ai due giorni.
Si precisa che i contratti cosiddetti “aperti” (es. manutenzione, pulizie, ecc.) hanno l’obbligo di elaborazione del DUVRI.
Di seguito, si riporta l’elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori  e, quindi che obbligano, comunque, il Committente all’elaborazione del DUVRI (Allegato XI al D.Lgs. 81/08):
1.     lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,50 o di caduta dall’alto da altezza superiore a m 2,00 se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera;
2.     lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria;
3.     lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti;
4.     lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione;
5.     lavori che espongono ad un rischio di annegamento;
6.     lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie;
7.     lavori subacquei con respiratori;
8.     lavori in cassoni ad aria compressa;
9.     lavori comportanti l’impiego di esplosivi;
10.   lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

Gesta Srl è a disposizione per ogni chiarimento in merito.

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