Gesta Papers n. 80 del 13 Maggio 2014
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SISTRI: IN VIGORE NUOVE SEMPLIFICAZIONI

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2014 n. 99, ed è in vigore dal giorno 1 Maggio 2014, il Decreto 24 aprile 2014 recante “Disciplina delle modalità di applicazione a regime del SISTRI del trasporto intermodale nonché specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188-ter, comma 1 e 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006” che va, dunque, a semplificare ulteriormente le categorie dei soggetti obbligati ad aderire al sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti.

Il Decreto in questione si compone di sette articoli e contiene disposizioni in merito a:
1. (art. 1) categorie di soggetti obbligati ad aderire al SISTRI
2. (art. 2) operazioni di deposito nel caso di trasporto intermodale dei rifiuti
3. (art. 3) previsione di possibili ulteriori semplificazioni ed ottimizzazioni del SISTRI
4. (art. 4) oneri contributivi anno 2014
5. (art. 5) operatività del SISTRI per i rifiuti urbani della regione Campania
6. (art. 6) comunicazioni al SISTRI
7. (art. 7) pubblicazione ed entrata in vigore

Nell’ambito della “categoria” dei produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi il decreto, con l’Art. 1, limita l’obbligo di adesione al SISTRI ai seguenti soggetti:
a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali con più di 10 dipendenti, esclusi, indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all’art. 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera pp) del d.lgs. 152 del 2006;
b) gli enti e le imprese con più di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere* b), c), d), e), f) ed h), del d.lgs. n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio di cui all’art. 183, comma 1, lettera aa), del d.lgs. n. 152 del 2006;
d) gli enti e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti urbani nella regione Campania;
e) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività di pesca professionale e acquacoltura, di cui al d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, con più di dieci dipendenti, ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla sezione speciale «imprese agricole» del Registro delle imprese che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera pp) del d.lgs. 152 del 2006.

* Si intendono:
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 186;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 185, comma 1, lettera i);
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

Il Decreto tuttavia non specifica quali sono i criteri per calcolare il numero dei dipendenti ai fini dell’obbligo o meno di adesione al SISTRI. Non è esplicato se la soglia dei 10 dipendenti è da intendersi come numero totale dei dipendenti (appartenenti ad un ente od impresa nel proprio complesso) o come numero di dipendenti per ogni unità locale in cui si articola sul territorio l’ente o l’impresa. In attesa di un eventuale chiarimento da parte del Ministero dell’Ambiente, si ricorda che nella precedente versione dell’Art. 188ter del D.Lgs. n. 152/06, così come introdotto dall’art. 16 del D.Lgs. n. 205/2010 – che imponeva l’obbligo di adesione al SISTRI anche alle Imprese ed agli Enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi con più di dieci dipendenti – si precisava che il numero dei dipendenti dovesse essere calcolato con riferimento al numero delle persone occupate nell’unità locale dell’Ente o dell’Impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente.

Il comma 2 dell’Art. 1 del DM 24 aprile 2014 precisa, quindi, che per gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non sono obbligati ad aderire al SISTRI (hanno meno di 10 dipendenti), ovvero che non vi aderiscono volontariamente, restano fermi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla tenuta dei Registri di carico e scarico e del Formulario.

Infine il DM 24 aprile 2014 stabilisce che I soggetti obbligati ad aderire al SISTRI sono tenuti al versamento del contributo annuale entro il 30 giugno 2014.

Gesta è a disposizione per qualsiasi chiarimento.

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