Gesta Papers n 107 del 04/08/2016
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La corruzione tra privati, prevista all´articolo 2635 del Codice civile, si prepara a cambiare volto.

La Legge di delegazione europea 2015 propone infatti di introdurre rilevanti novità, anche per il D.Lgs. 231, per allineare la normativa interna alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio UE.

Il disegno di legge (S. 2345), ora all´esame delle commissioni parlamentari al Senato, recepisce all´articolo 19 le indicazioni comunitarie, delegando il Governo a prevedere nel perimetro di tale reato:

a) oltre alla dazione e alla promessa, anche l’offerta di denaro o altra utilità, che si precisa “non dovuti”;
b) che l’illecito può essere posto in essere anche da un intermediario (“per interposta persona”);
c) che la dazione, la promessa o l’offerta possono riguardare soltanto soggetti che svolgono funzioni dirigenziali o di controllo nonché attività lavorativa con esplicazione di funzioni direttive presso società ed enti privati.

Identiche previsioni dovranno riguardare la corruzione passiva tra privati. Si dovrà poi integrare la fattispecie in modo da prevedere che costituisca illecito anche la sollecitazione a ricevere denaro o altra utilità.

Altro criterio direttivo stabilisce che dovranno essere sanzionate anche le condotte di istigazione alla corruzione (attiva e passiva) tra privati.

il testo richiede che, nell´ambito dell´articolo 25-ter del D.Lgs. 231, l´ente risponda del delitto in questione con la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote (attualmente da 200 a 400) e con misure interdittive di cui all´articolo 9 (oggi non applicabili ad alcun reato societario).

Il provvedimento, pur recependo gran parte delle indicazioni europee, prevede un´applicazione limitata ai soggetti che svolgono funzioni direttive o di controllo, presso società o enti privati, discostandosi dalla normativa comunitaria che impone l´applicazione della fattispecie a chi riveste funzioni lavorative «di qualsiasi tipo».

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