TESTO DELLA LEGGE
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INDICAZIONI
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Art. 157 – Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori |
1. Il Committente o il Responsabile dei lavori è punito: |
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 90, commi 1, secondo periodo, 3, 4 e 5 |
- Se non prevedono nel progetto la durata dei lavori o delle fasi di lavoro
- Se non designano il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori nei cantieri dove è prevista la presenza di più imprese
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b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.250 a 5.000 euro per la violazione dell’articolo 90, comma 9, lettera a) |
- Se non verificano l’idoneità tecnico-professionale, di tutte le imprese presenti in cantiere, con le modalità di cui all’allegato XVII
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c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.200 a 3.600 euro per la violazione dell’articolo 101, comma 1, primo periodo |
- Se non trasmettono il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori
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d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro per la violazione dell’articolo 90, comma 9, lettera c) |
- Se non trasmettono all’amministrazione competente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla verifica dell’l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa ( POS con i dati contenuti negli allegati XVII e XV) insieme ad una dichiarazione dell’impresa dell’organico medio annuo corredata degli estremi delle denuncie dei lavoratori agli enti previdenziali e dichiarazione relativa al contratto collettivo
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Art. 158 – Sanzioni per i coordinatori |
1. Il coordinatore per la progettazione e’ punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione dell’articolo 91, comma 1 |
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2. Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori e’ punito:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione dell’articolo 92, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f) |
- Se non verifica l’applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza e di coordinamento (fare verbali di ispezione)
- Se non verifica il POS delle imprese assicurandone la coerenza con il con il PSC e il fascicolo di cui all’allegato XVI valutando le proposte delle imprese. ( fare verbale di accettazione dei POS)
- Se non organizza riunioni per la cooperazione tra i lavoratori autonomi e i datori di lavoro. (fare verbali di riunione)
- Se non segnala al committente o al responsabile dei lavori, eventuali inosservanze delle disposizioni di sicurezza previa contestazione scritta alle imprese e, nel caso in cui il committente o il Responsabile dei lavori non adotto nessun provvedimento se non comunica il tutto agli organi competenti
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e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.000 a 8.000 euro per la violazione dell’articolo 92, comma 2 |
- Se, nel caso in cui, dopo l’inizio dei lavori affidati ad una sola impresa, intervengono altre imprese e il coordinatore non realizza il Piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo di cui all’allegato XVI
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b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.250 a 5.000 euro per la violazione dell’articolo 92, comma 1, lettera d) |
- Se non verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere
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Art. 159 – Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti |
1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: |
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettere a), b), c) e g), 97, comma 1, 100, comma 3, 117, 118, 121, 126, 128, comma 1, 145, commi 1 e 2, 148 |
- Se non adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all’allegato XIII
- Se non predispongono l’accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili
- Se non curano la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento
- Se non redigono il piano operativo di sicurezza
- Se non vigilano sulla sicurezza dei lavori affidati a terzi e sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC
- Se non applicano quanto previsto nel PSC e nel POS
- Se non vengono applicate le prescrizioni previste per i seguenti lavori:
- Lavori in prossimita’ di parti attive(art.117)
- Splateamento e sbancamento (art.118)
- Presenza di gas negli scavi (art.121)
- Parapetti (art.126)
- Sottoponti (art.128)
- Disarmo delle armature (art.145)
- Lavori speciali (art.148)
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b) con l‘arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 5.000 euro per le seguenti violazione degli articoli 112, 119, 122, 123, 125, commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 151, comma 1, 152, comma 1, 154; |
- Se non vengono applicate le prescrizioni previste per i seguenti lavori:
- Idoneita’ delle opere provvisionali (art.112)
- Pozzi, scavi e cunicoli (art.119)
- Ponteggi ed opere provvisionali (art.122);
- Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali (art.123)
- Disposizione dei montanti (art.125)
- Ponti a sbalzo (art.127)
- Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio (in relazione alle impalcature dei pilastri – art.129 c.1)
- Montaggio e smontaggio (di ponteggi e impalcature – art.136)
- Ordine delle demolizioni (art.151)
- Misure di sicurezza (per le demolizioni, se non si realizzano ponti di servizio indipendenti dall’opera in demolizione – art.152 c.1)
- Sbarramento della zona di demolizione (art.114)
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c) con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettera d), e 97, comma 3, nonché per la violazione delle disposizioni del capo II del presente titolo non altrimenti sanzionate; |
- Se non curano la protezione dei lavoratori contro le influenze
atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute
- In merito alle imprese affidatarie, se i datori di lavoro non rispettano gli obblighi indicati all’art.97 limitatamente al c.3
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d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.200 a 3.600 euro per la violazione degli articoli 100, comma 4, e 101, commi 2 e 3. |
- Se non mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del PSC e del POS almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori
- Se l’impresa affidataria non trasmette il PSC alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi
- Se non trasmette al coordinatore i POS delle imprese esecutrici
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2. Il Preposto e’ punito nei limiti dell’attività alla quale è tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all’articolo 19: |
a) con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettera a), 100, comma 3, 121, 136, commi 5 e 6, 137, comma 1, 145, commi 1 e 2 |
- Se non adotta, nei limiti di sua competenza, le misure conformi alle prescrizioni di cui all’allegato XIII – prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere
- Se non applica quanto previsto nel PSC e nel POS
- Se non applica, sempre nei limiti di sua competenza, le prescrizioni previste per le seguenti lavorazioni:
- Presenza di gas negli scavi (art.121)
- Montaggio e smontaggio (di ponteggi e impalcature) evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l’uso (art.136 c.5)
- Montaggio e smontaggio (di ponteggi e impalcature) sorvegliare le lavorazioni che vengono effettuate nei ponteggi (art.136 c.6)
- Assicurarsi, a intervalli periodici, o dopo violente perturbazioni, il buono stato degli elementi del ponteggio, curando l’eventuale sostituzione o il rinforzo degli elementi inefficienti. (art.137 c.1 – fare verbali)
- Disarmo delle armature (assicurarsi che il disarmo di armature provvisorie per grandi opere – art.142 c.2 – sia effettuato da lavoratori che hanno ricevuto corretta formazione e sempre dopo l’autorizzazione del direttore dei lavori (art.145 c.1)
- Disarmo delle armature (art.145 c.2 – E’ fatto divieto di disarmare qualsiasi tipo di armatura di sostegno quando sulle strutture insistano carichi accidentali e temporanei)
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b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 300 a 900 euro per la violazione degli articoli 118, commi 3 e 5, 123, 140, commi 3 e 6, 152, comma 2 |
- Se non applica, sempre nei limiti di sua competenza, le prescrizioni previste per le seguenti lavorazioni:
- Splateamento e sbancamento (vietare la presenza di operai nel campo di azione dell’escavatore – art.118 c.3)
- Splateamento e sbancamento (accorgimenti per evitare la caduta di operai dentro gli scavi – art.118 c.5)
- Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali (devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori – art.123)
- Ponti su ruote a torre (Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o sistemi equivalenti – art.140 c.3)
- Ponti su ruote a torre (I ponti non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o carichi art.140 c.6)
- Demolizioni – misure di sicurezza (E’ vietato lavorare e fare lavorare gli operai sui muri in demolizione – art.152)
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Art. 160 – Sanzioni per i lavoratori |
1. I lavoratori autonomi sono puniti: |
a) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 5.000 euro per la violazione dell’articolo 100, comma 3 |
- Se non applicano quanto previsto nel PSC e nel POS;
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b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione dell’articolo 94. |
- Se non si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore
per l’esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza
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2. I lavoratori sono puniti: |
con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 150 a 600 euro per la violazione degli articoli 124, 138, c.3 e 4, 152, c.2 |
- Se non applicano quanto di seguito previsto:
- Deposito di materiali sulle impalcature (Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere e’ vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori – art.124 c.1)
- Deposito di materiali sulle impalcature (Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello che e’ consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio, inoltre lo spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per l’andamento del lavoro – art.124 c.2)
- E’ fatto divieto di gettare dall’alto gli elementi del ponteggio (art.138 c.3)
- E’ fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti dei ponteggi (art.138 c.4)
- Demolizioni – misure di sicurezza (E’ vietato lavorare e fare lavorare gli operai sui muri in demolizione – art.152 c.2)
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