La sicurezza conviene eticamente e finanziariamente

(seconda parte)

Le seguenti sanzioni, riguardano le infrazione relative ai cantieri temporanei o mobili, oltre a queste ci sono anche quelle relative ai criteri che bisogna adottare in merito all’azienda (visite mediche, corsi professionali ecc.)

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 – Capo III – Sanzioni

Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU n. 101 del 30-4-2008  – Suppl. Ordinario n.108)

TESTO DELLA LEGGE

INDICAZIONI

Art. 157 – Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori
1. Il Committente o il Responsabile dei lavori è punito:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 90, commi 1, secondo periodo, 3, 4 e 5
  • Se non prevedono nel progetto la durata dei lavori o delle fasi  di lavoro
  • Se non designano il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori nei cantieri dove è prevista la presenza di più imprese
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.250 a 5.000 euro per la violazione dell’articolo 90, comma 9, lettera a)
  • Se non verificano l’idoneità tecnico-professionale, di tutte le imprese presenti in cantiere, con le modalità di cui all’allegato XVII
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.200 a 3.600 euro per la violazione dell’articolo 101, comma 1, primo periodo
  • Se non trasmettono il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro per la violazione dell’articolo 90, comma 9, lettera c)
  • Se non trasmettono all’amministrazione competente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla verifica dell’l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa ( POS con i dati contenuti negli allegati  XVII e XV) insieme ad una dichiarazione dell’impresa dell’organico medio annuo corredata degli estremi delle denuncie dei lavoratori agli enti previdenziali e dichiarazione relativa al contratto collettivo
Art. 158 – Sanzioni per i coordinatori
1. Il coordinatore per la progettazione e’ punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione dell’articolo 91, comma 1
2. Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori e’ punito:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione dell’articolo 92, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f)
  • Se non verifica l’applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza e di coordinamento (fare verbali di ispezione)
  • Se non verifica il POS delle imprese assicurandone la coerenza con il con il PSC e il fascicolo di cui all’allegato XVI valutando le proposte delle imprese. ( fare verbale di accettazione dei POS)
  • Se non organizza riunioni per la cooperazione tra i lavoratori autonomi e i datori di lavoro. (fare verbali di riunione)
  • Se non segnala al committente o al responsabile dei lavori, eventuali inosservanze delle disposizioni di sicurezza previa contestazione scritta alle imprese e, nel caso in cui il committente o il Responsabile dei lavori non adotto nessun provvedimento se non comunica il tutto agli organi competenti
e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.000 a 8.000 euro per la violazione dell’articolo 92, comma 2
  • Se, nel caso in cui, dopo l’inizio dei lavori affidati ad una sola impresa, intervengono altre imprese e il coordinatore non realizza il Piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo di cui all’allegato XVI
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.250 a 5.000 euro per la violazione dell’articolo 92, comma 1, lettera d)
  • Se non verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere
Art. 159 – Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti
1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettere a), b), c) e g), 97, comma 1, 100, comma 3, 117, 118, 121, 126, 128, comma 1, 145, commi 1 e 2, 148
  • Se non adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all’allegato XIII
  • Se non predispongono l’accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili
  • Se non curano la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento
  • Se non redigono il piano operativo di sicurezza
  • Se non vigilano sulla sicurezza dei lavori affidati a terzi e sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC
  • Se non applicano quanto previsto nel PSC e nel POS
  • Se non vengono applicate le prescrizioni previste per i seguenti lavori:
    • Lavori in prossimita’ di parti attive(art.117)
    • Splateamento e sbancamento (art.118)
    • Presenza di gas negli scavi (art.121)
    • Parapetti (art.126)
    • Sottoponti (art.128)
    • Disarmo delle armature (art.145)
    • Lavori speciali (art.148)
b) con l‘arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 5.000 euro per le seguenti violazione degli articoli 112, 119, 122, 123, 125, commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 151, comma 1, 152, comma 1, 154;
  • Se non vengono applicate le prescrizioni previste per i seguenti lavori:
    • Idoneita’ delle opere provvisionali (art.112)
    • Pozzi, scavi e cunicoli (art.119)
    • Ponteggi ed opere provvisionali (art.122);
    • Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali (art.123)
    • Disposizione dei montanti (art.125)
    • Ponti a sbalzo (art.127)
    • Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio (in relazione alle impalcature dei pilastri – art.129 c.1)
    • Montaggio e smontaggio (di ponteggi e impalcature – art.136)
    • Ordine delle demolizioni (art.151)
    • Misure di sicurezza (per le demolizioni, se non si realizzano ponti di servizio indipendenti dall’opera in demolizione – art.152 c.1)
    • Sbarramento della zona di demolizione (art.114)
c) con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettera d), e 97, comma 3, nonché per la violazione delle disposizioni del capo II del presente titolo non altrimenti sanzionate;
  • Se non curano la protezione dei lavoratori contro le influenze
    atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute
  • In merito alle imprese affidatarie, se i datori di lavoro non rispettano gli obblighi indicati all’art.97 limitatamente al c.3
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.200 a 3.600 euro per la violazione degli articoli 100, comma 4, e 101, commi 2 e 3.
  • Se non mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del PSC e del POS almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori
  • Se l’impresa affidataria non trasmette il PSC alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi  
  • Se non trasmette al coordinatore i POS delle imprese esecutrici
2. Il Preposto e’ punito nei limiti dell’attività alla quale è tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all’articolo 19:
a) con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettera a), 100, comma 3, 121, 136, commi 5 e 6, 137, comma 1, 145, commi 1 e 2
  • Se non adotta, nei limiti di sua competenza, le misure conformi alle prescrizioni di cui all’allegato XIII – prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere
  • Se non applica quanto previsto nel PSC e nel POS
  • Se non applica, sempre nei limiti di sua competenza, le prescrizioni previste per le seguenti lavorazioni:
    • Presenza di gas negli scavi (art.121)
    • Montaggio e smontaggio (di ponteggi e impalcature) evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l’uso  (art.136 c.5)
    • Montaggio e smontaggio (di ponteggi e impalcature) sorvegliare le lavorazioni che vengono effettuate nei ponteggi (art.136 c.6)
    • Assicurarsi, a intervalli periodici, o dopo violente perturbazioni, il buono stato degli elementi del ponteggio, curando l’eventuale sostituzione o il rinforzo degli elementi inefficienti. (art.137 c.1 – fare verbali)
    • Disarmo delle armature (assicurarsi che il disarmo di armature provvisorie per grandi opere – art.142 c.2 – sia effettuato da lavoratori che hanno ricevuto corretta formazione e sempre dopo l’autorizzazione del direttore dei lavori (art.145 c.1)
    • Disarmo delle armature (art.145 c.2 – E’ fatto divieto di disarmare qualsiasi tipo di armatura di sostegno quando sulle strutture insistano carichi accidentali e temporanei)
b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 300 a 900 euro per la violazione degli articoli 118, commi 3 e 5, 123, 140, commi 3 e 6, 152, comma 2
  • Se non applica, sempre nei limiti di sua competenza, le prescrizioni previste per le seguenti lavorazioni:
    • Splateamento e sbancamento (vietare la presenza di operai nel campo di azione dell’escavatore – art.118 c.3)
    • Splateamento e sbancamento (accorgimenti per evitare la caduta di operai dentro gli scavi – art.118 c.5)
    • Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali (devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori – art.123)
    • Ponti su ruote a torre (Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o sistemi equivalenti – art.140 c.3)
    • Ponti su ruote a torre (I ponti non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o carichi art.140 c.6)
    • Demolizioni – misure di sicurezza (E’ vietato lavorare e fare lavorare gli operai sui muri in demolizione – art.152)
Art. 160 – Sanzioni per i lavoratori
1. I lavoratori autonomi sono puniti:
a) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 5.000 euro per la violazione dell’articolo 100, comma 3
  • Se non applicano quanto previsto nel PSC e nel POS;
b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione dell’articolo 94.
  • Se non si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore
    per l’esecuzione dei lavori
    , ai fini della sicurezza
2. I lavoratori sono puniti:
con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 150 a 600 euro per la violazione degli articoli 124, 138, c.3 e 4, 152, c.2
  • Se non applicano quanto di seguito previsto:
    • Deposito di materiali sulle impalcature (Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere e’ vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori – art.124 c.1)
    • Deposito di materiali sulle impalcature (Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello che e’ consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio, inoltre lo spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per l’andamento del lavoro – art.124 c.2)
    • E’ fatto divieto di gettare dall’alto gli elementi del ponteggio (art.138 c.3)
    • E’ fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti dei ponteggi (art.138 c.4)
    • Demolizioni – misure di sicurezza (E’ vietato lavorare e fare lavorare gli operai sui muri in demolizione – art.152 c.2)

Investire in sicurezza per un imprenditore significa fare prevenzione, non solo per evitare di incorrere in regimi risarcitori e sanzionatori, ma soprattutto per garantire l’integrità psico-fisica dei propri dipendenti (così come vuole la ratio delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro) che, se compromessa, può avere esiti non sanabili pecuniariamente.

In breve si riporta l’iter applicativo delle Sanzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro

Legenda:

  • PM = Pubblico ministero
  • ODV = Organo di vigilanza
  • CONTR = Contravventore

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