Con il Decreto Legislativo del 10 Marzo 2023, n. 24 è stato innovato il sistema di tutela per i soggetti che segnalano illeciti di cui siano venuti a conoscenza nel corso della propria attività lavorativa.
Il Legislatore nazionale interviene sul tema delle segnalazioni “whistleblowing”, peraltro già oggetto di specifico intervento normativo con la Legge 179/2017 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.
Il Decreto Legislativo del 10 Marzo 2023, n. 24 abroga, con effetto a decorrere dal 15 Luglio 2023, l’art.54-bis del D. Lgs. 165/2001 (“Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”) e dei commi 2-ter e 2 quater dell’art.6 del D. Lgs. 231/2001 oltre che dell’art. 3 della Legge 179/2017. I pilastri che sorreggono la portata innovativa dell’intervento normativo, destinato sia ad enti pubblici che ad enti privati, sono l’introduzione dei canali di segnalazioni esterna e il rafforzamento delle garanzie per la persona segnalante.
L’individuazione degli enti interessati dalla normativa si snoda nella distinzione tra:
1. “soggetti del settore pubblico”, con cui si intendono non solo le amministrazioni pubbliche, le Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici, ma anche gli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, gli organismi di diritto pubblico, i concessionari di pubblico servizio, nonché le società in house, anche se quotate;
2. “soggetti del settore privato”, qualificati “in negativo” rispetto a quelli del settore pubblico, e individuati nelle imprese private che:
a. hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
b. a prescindere dalle dimensioni, rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea, in materia di servizi, prodotti e mercati finanziari prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati;
c. hanno adottato un Modello di organizzazione ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001. In tale ipotesi, e nei casi in cui la media dei lavoratori impiegati sia inferiore alle 50 unità, il whistleblower potrà segnalare condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o violazioni del modello organizzativo, facendo ricorso al solo canale di segnalazione interno, mentre se il numero di impiegati è superiore a tale soglia, la possibilità è estesa, oltre alle violazioni contemplate dalla nuova normati va, anche quelle attinenti al diritto dell’Unione Europea, con il ricorso a tutti i canali di segnalazione previsti.
Le disposizioni del Decreto Legislativo n. 24/2023 avranno effetto a decorrere dal 15 Luglio 2023, con eccezione dei soggetti del settore privato che abbiano impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a 249, per i quali l’obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna, ai sensi del nuovo decreto, avrà effetto a decorrere dal 17 Dicembre 2023.
Per quanto concerne i Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001, occorre considerare che lo strumento delle segnalazioni era già previsto nelle prime intenzioni del legislatore, venendo successivamente disciplinato nel 2017 mediante l’individuazione di una specifica normativa a tutela dell’identità del segnalante, oggi ulteriormente rivista. L’implementazione di un sistema di segnalazione conforme ai dettami del Decreto Legislativo del 10 Marzo 2023, n. 24 costituisce indubbiamente un aspetto di notevole rilevanza nello sviluppo di una regolamentazione aziendale in linea con i recenti orientamenti in ambito europeo.

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