Approvato dal Consiglio dei Ministri in data 7 Luglio 2011 il testo definitivo di Decreto Legislativo che modifica il D. Lgs. 231/2001 ed estende alle Aziende la responsabilità amministrativa anche per i reati ambientali. Il nuovo Decreto entrerà in vigore non appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

In sintesi sono stati introdotti due nuovi reati nel Codice Penale:

Art. 727-bis: “Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette”

Art. 733-bis: “Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto”

E quindi è stata introdotta nel D. Lgs. 231 la seguente modifica:

Art. 25-undecies (Reati ambientali):

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all’Azienda/Ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell’articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (con applicazione del  valore minimo della quota Euro 64.500, con applicazione del valore massimo della quota Euro 387.250)
b) per la violazione dell’articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (con applicazione del valore minimo della quota da Euro 38.700 a Euro 64.500, con applicazione del valore massimo della quota da Euro 232.250 ad Euro 387.250)

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, si applicano all’Azienda/Ente sanzioni pecuniarie, da un minimo di centocinquanta quote ad un massimo di ottocento quote (con applicazione del valore minimo della quota da Euro 38.700 a Euro 64.500, con applicazione del valore massimo della quota da Euro 232.250 ad Euro 1.239.200), in particolare per i reati previsti dall’Articolo 137:

1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l’arresto da due mesi a due anni o con l’ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.
2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell’arresto da tre mesi a tre anni.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell’autorizzazione, o le altre prescrizioni dell’autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l’arresto fino a due anni.
4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l’installazione e la gestione dei controlli in automatico o l’obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all’articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.
5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall’Autorità competente a norma dell’articolo 107, comma 1, e’ punito con l’arresto fino a due anni e  con l’ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l’arresto da sei mesi a tre anni e l’ammenda da seimila euro a centoventimila euro.
6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell’effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.
7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all’articolo 110, comma 5, si applica la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno o con l’ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
8. Il titolare di uno scarico che non consente l’accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all’articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell’arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell’ art. 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.
9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell’articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all’articolo 137, comma 1.
10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 84, comma 4, ovvero dell’articolo 85, comma 2, è punito con l’ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.
11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l’arresto sino a tre anni
12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell’articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell’articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 87, comma 3, è punito con l’arresto sino a due anni o con l’ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.
13. Si applica sempre la pena dell’arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall’Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell’autorità competente.
14. Chiunque effettui l’utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all’articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all’ordine di sospensione dell’attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l’ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l’arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l’utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

Ed in aggiunta nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, e al comma 5, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’Articolo 9, comma 2, del Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n.231, per una durata non superiore a sei mesi.

Se l’Ente/Azienda o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all’Articolo 260 “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti” del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, e all’Articolo 8 “Inquinamento doloso” del Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’Articolo 16, comma 3, del Decreto Legislativo 8 Giugno 2001 n. 231.

Tutte le Aziende sono quindi chiamate a rispondere all’aggiornamento od alla predisposizione di un Modello Organizzativo Gestionale 231 tenendo conto nella valutazione del rischio reato e del successivo Protocollo a presidio anche di tutte queste fattispecie di reato descritte sopra.

Gesta Srl è a disposizione per ogni chiarimento in merito.

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