Il 5 maggio scorso è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il Decreto Legge n. 138 (Decreto Sviluppo), al momento in attesa di pubblicazione sulla G.U., che contiene all’art. 6 alcune nuove misure di semplificazione in materia di privacy (modifiche al DLgs 196/2003 – Codice Privacy). L’obiettivo è la riduzione degli adempimenti burocratici attualmente esistenti in materia.
Il Decreto Legge n. 138 del 5 maggio ha introdotto importanti novità in materia di trattamento di dati personali: innanzitutto restringe l’ambito di applicazione del Codice Privacy (DLgs 196/2003) stabilendo che “in corretta applicazione della normativa europea” la protezione della riservatezza dei dati personali è limitata ai cittadini (cioè alle persone fisiche) e non trova applicazione nei rapporti esclusivamente tra persone giuridiche, imprese, enti o associazioni per sole finalità di natura amministrativo-contabile, per i quali non sono quindi più necessarie informative e/o richieste di consenso. In particolare, perseguono finalità di natura amministrativo-contabile le attività organizzative interne, quelle funzionali all’adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all’applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro.
Ma la maggiore tra le novità introdotte con il decreto riguarda l’esonero dall’obbligo di predisposizione del DPS (Documento Programmatico per la Sicurezza). Infatti sono previste semplificazioni per le imprese che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti (circa l’80% del totale): tali imprese non sono più obbligate a predisporre il DPS, ma sarà sufficiente produrre una semplice autocertificazione resa dal titolare del trattamento.
Un’altra importante novità riguarda la gestione dei curricula nel caso di trasmissione spontanea da parte degli interessati: viene cioè esclusa la necessità del consenso al trattamento (anche per eventuali dati sensibili) da parte dell’Interessato; il Titolare ricevente è tenuto a fornire l’Informativa al momento del primo contatto con il Candidato all’assunzione, anche oralmente.
Viene poi esclusa la necessità del consenso, ferma restando quella di rilasciare idonea informativa agli interessati, per “la comunicazione di dati (relativi a persone fisiche o giuridiche) tra società, enti o associazioni con società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile ovvero con società sottoposte a comune controllo, nonché tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese con i soggetti ad essi aderenti, per le finalità amministrativo contabili, come definite all’articolo 34, comma 1-ter”. Tale eccezione non riguarda, tuttavia, la diffusione dei dati né l’utilizzo degli stessi per l’esercizio di attività di telemarketing per la quale permane invece l’obbligo di richiedere il consenso per la comunicazione di dati e quello di rilasciare idonea informativa.
Inoltre il Decreto estende anche agli indirizzi postali (“marketing cartaceo”) il regime dell’opt-out (ossia registrazione del diniego) di recente introdotto nel nostro ordinamento in materia di trattamento dei numeri telefonici degli abbonati per l’esercizio di marketing telefonico. Pertanto: gli operatori di marketing diretto potranno utilizzare anche gli indirizzi postali degli abbonati contenuti nell’elenco telefonico per finalità promozionali senza bisogno di chiedere il consenso alla sola condizione che questi ultimi non abbiano richiesto l’iscrizione del proprio numero telefonico e del proprio indirizzo presso il registro delle opposizioni di istituito a Novembre 2010.
Si attende adesso la pubblicazione sulla G.U. e altre eventuali modifiche in sede di conversione del decreto.
Gesta Srl è a disposizione per ogni chiarimento in merito.