Gesta Papers n. 67 dell’8 Maggio 2012
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20 buone notizie

Alla fine dell’anno scorso sono state emanate una serie di direttive note come “adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive”. Il legislatore ha voluto così avviare un processo di decertificazione tra Pubblica Amministrazione e contribuenti e, nello specifico, ha rafforzato il criterio dell’acquisizione da parte della PA di ogni informazione necessaria allo svolgimento dell’istruttoria.
Sempre in tema di buone notizie, Gesta ricorda quali siano le principali semplificazioni ed agevolazioni normative per le aziende registrate EMAS o certificate ISO 14001.

STOP AI CERTIFICATI TRA IMPRESE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
1. A decorrere dal 01.01.2012, è entrata in vigore la nuova disciplina in materia di certificazione amministrativa. In pratica è stato imposto alla Pubblica Amministrazione il divieto assoluto di richiedere al cittadino e/o alle imprese dati o elementi dei quali abbiano diretta responsabilità nonché l’obbligo di acquisirli d’ufficio laddove tali documenti siano detenuti da altre amministrazioni. La normativa in oggetto prevede non solo il divieto di richiedere certificati o atti di notorietà ma anche quello di accettarli. Il funzionario che richieda o accetti un documento commette un illecito disciplinare.
L’eventuale richiesta di certificazioni, dunque, dovrà essere inoltrata direttamente alle amministrazioni certificanti.
In alternativa potrà essere richiesta al cittadino interessato la sola produzione di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà.
La nuova disciplina, in particolare, prevede che: “Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445“.
L’obiettivo è quello di attingere direttamente, quanto più possibile, alle informazioni possedute dalle altre amministrazioni, in modo da ridurre al minimo le incombenze dei cittadini e delle imprese nella presentazione delle istanze di prestazione o servizio.
Per quanto riguarda il DURC la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che le valutazioni effettuate da INPS, INAIL e Cassa Edile non possono essere sostituite da un’autocertificazione.
LA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE CONVIENE
Sempre in tema di buone notizie, riportiamo qui di seguito un riepilogo delle principali agevolazioni normative per le organizzazioni registrate EMAS o certificate ISO 14001.
2. Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque) con modifiche del decreto legislativo n. 152 del 1999: ….In caso di più domande (di concessione) concorrenti per usi industriali è altresì preferita quella del richiedente che aderisce al sistema ISO 14001 ovvero al sistema di cui al regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993 sull’adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit.
3. Legge 488/1992, Legge 341/1995, Legge 266/1997, Legge 133/1999 (Finanziamenti): contengono specifici incentivi per EMAS e ISO 14001; i costi di consulenza per l’introduzione di EMAS sostenuti dalle PMI sono considerati ammissibili ai fini dell’ottenimento dei finanziamenti.
4. Legge 70/1994 art. 5 c. 5 (Semplificazioni): il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato promuove la conclusione di accordi di programma con le organizzazioni di categoria interessate, per l’applicazione del Regolamento EMAS presso le PMI, prevedendo a tal fine anche semplificazioni procedurali e agevolazioni finanziarie nell’ambito di quelle stabilite dalla legislazione vigente.
5. Legge 449/1997 (art. 4 c. 9) e DM 311/1998 (art. 1) (Crediti imposta): i crediti di imposta delle imprese beneficiarie degli incentivi fiscali, ai sensi della Legge 449/97, vengono incrementati di Euro 516,00 se sussiste uno dei seguenti casi: l’impresa è registrata EMAS, aderisce ad accordi di programma per la riduzione delle emissioni inquinanti, ha ottenuto il marchio ECOLABEL per i propri prodotti, si è adeguata al D.Lgs. 626/94 (oggi D.Lgs. 81/08) ecc….
6. Legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale): In sede di rinnovo delle autorizzazioni all’esercizio di un impianto, le imprese registrate EMAS possono sostituire con l’autocertificazione resa alle autorità competenti le autorizzazioni previste da:
a)  DPR 203/88 (emissioni in atmosfera; oggi abrogato e sostituito dal D.Lgs. 152/2006)
b)  D.Lgs. 152/99 (scarichi idrici; oggi abrogato e sostituito dal D.Lgs. 152/2006)
c) D.Lgs. 372/99 (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento; oggi abrogato e sostituito dal D.Lgs. 152/2006).
7. D.Lgs. 209/2003 (Veicoli fuori uso): l’autorizzazione per un impianto registrato EMAS è concessa e rinnovabile per 8 anni anziché 5.
8. DM 5 Febbraio 2004 (Bonifica Amianto): alle imprese registrate EMAS si applica il 30 % degli importi previsti all’art. 3 per le garanzie finanziarie.
9. D.Lgs. 133/2005 (Incenerimento rifiuti): per gli impianti di incenerimento registrati EMAS il rinnovo dell’autorizzazione è effettuato ogni 8 anni invece di 5.
10. DM 5 Luglio 2005 (Bonifica siti): alle imprese registrate EMAS si applica il 30 % degli importi previsti all’art. 3 per le garanzie finanziarie.
11. D.Lgs 12 Aprile 2006 n. 163 T.U. sugli Appalti Pubblici Articolo 44 – (Norme di gestione ambientale): negli appalti di lavori e servizi in cui è richiesta l’indicazione delle misure di gestione ambientale attraverso la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti, tale incombenza è risolvibile presentando l’adesione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
12. D.Lgs. 152/06 art. Art. 29-octies c. 1 e 2 (Autorizzazione Integrata Ambientale): Nel caso di un impianto che, all’atto del rilascio dell’autorizzazione, risulti registrato ai sensi del regolamento EMAS, il rinnovo è effettuato ogni otto anni (anziché 5). Nel caso di un impianto che, all’atto del rilascio dell’autorizzazione, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il rinnovo è effettuato ogni sei anni (anziché 5).
13. D.Lgs. 152/06 art. 194 c. 3 lettera a) (Spedizioni transfrontaliere rifiuti): le garanzie da prestare per le spedizioni dei rifiuti sono ridotte del 50 % per le imprese registrate EMAS, e del 40 % per le imprese certificate ISO 14001.
14. D.Lgs. 152/06 art. 209 c. 1 (Rinnovo delle autorizzazioni rifiuti alle imprese in possesso di certificazione ambientale): in sede di espletamento delle procedure previste per il rinnovo delle autorizzazioni all’esercizio di un impianto, ovvero per il rinnovo dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali, le imprese registrate EMAS o certificate ISO 14001, possono sostituire tali autorizzazioni o il nuovo certificato di iscrizione all’Albo con autocertificazione resa alle autorità competenti ai sensi del DPR 445/2000.
15. D.Lgs. 152/06 art. 210 c. 3 lettera h) e art. 212 c. 7 (Garanzie finanziarie gestione impianti rifiuti/Iscrizione Albo Gestori Ambientali): le garanzie finanziarie da prestare dovute per l’esercizio dell’impianto sono ridotte del 50 % per le imprese registrate EMAS e del 40 % per le imprese certificate ISO 14001.
16. D.Lgs 15/2011 (Progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia): se il prodotto è progettato da un’organizzazione registrata EMAS, il sistema di gestione di tale organizzazione è ritenuto attuativo delle corrispondenti prescrizioni dell’allegato IV.
17. Riduzione premi assicurativi (Protocollo d’intesa sulla prevenzione dell’inquinamento ambientale tra Confindustria – Confederazione generale dell’Industria Italiana e ANIA (Associazione nazionale Imprese Assicuratrici), nella stipula di assicurazioni per la responsabilità civile inquinamento, potranno essere adottate da parte delle Imprese di assicurazione tariffe di favore alle aziende eco certificate ISO 14001 o EMAS, come la riduzione della polizza RC inquinamento per il singolo impianto eco certificato.
DALLA REGIONE LIGURIA
18. Delib. Giunta Reg. Liguria n. 272 del 1/3/2000 – B.U. R. n. 12 del 22/3/2000 (Modalità e criteri per la promozione ed il coordinamento delle strutture degli sportelli unici per le imprese ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 24 marzo 1999, n. 9): la procedura mediante autocertificazione e silenzio assenso si applica alla modifica o ampliamento di impianti che sono stati sottoposti a verifica nell’ambito delle procedure del Regolamento (CEE) n. 1836/93 del 29 giugno 1993 sull’adesione volontaria delle imprese del settore industriale ad un sistema Comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
19. D.P.G.R. n. 2/Reg. del 19/3/2002 (Regolamento di attuazione dell’articolo 40 della L.R. n. 18/1999 inerente l’applicazione dell’onere di servizio ad alcune tipologie di impianti di gestione dei rifiuti). Art. 2 Modalità di calcolo. […] 3. Gli importi di cui al comma 1 sono ridotti del 40%, nei casi in cui il soggetto tenuto al versamento si sia dotato di un sistema di gestione ambientale certificato in base alla norma ISO 14001 da parte di organismo accreditato, e del 50 % nei casi in cui sia registrato EMAS.
20. L.R. n. 31 del 13/08/2007 (Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni). Art. 21 Introduzione dei criteri ambientali nei contratti pubblici: […] 3. Nei casi di cui al comma 2, le Amministrazioni fanno riferimento al sistema comunitario EMAS o a norme europee e internazionali relative alla certificazione (EN ISO 14001). Le amministrazioni sono tenute a riconoscere e accettare i certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri o ogni altro tipo di prova prodotta dai concorrenti idonea a dimostrare che le misure applicate assicurano analoghi livelli di protezione ambientale.
Gesta Srl è a disposizione per ogni chiarimento in merito.

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