Partiamo dal d.lgs. 81/2008, all’art. 47, c. 2 e 8: “2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza […] 8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 (RLST, n.d.r.) e 49 (RLS di sito produttivo, n.d.r.), salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.” Da questa indicazione, si evince, tra le altre cose, una conclusione importante e se vogliamo anche parzialmente in contrasto con sé stessa: il RLS non è nominato dal Datore di Lavoro, ma eletto dai lavoratori, connotando la sua designazione come un loro diritto piuttosto che come un obbligo in capo al DL, ma, nonostante ciò, il c. 2 è inequivocabile sul fatto che sia una figura che vada prevista per tutte le aziende. Altro argomento che necessita di approfondimento riguarda il c. 8: oltre all’assegnazione da parte dell’Ente Bilaterale attraverso i rispettivi Organismi Paritetici di un RLST per l’azienda che non riuscisse ad eleggere un RLS, quest’ultima deve versare una quota periodica ad un fondo INAIL di sostegno alle piccolo-medie imprese ed agli RLST. Sarebbe un meccanismo abbastanza chiaro, se non fosse che il fondo di cui parla il sopracitato articolo non sia ancora stato istituito, in quanto mancano i relativi decreti attuativi.
Quali sono gli obblighi del Datore di Lavoro in merito al RLS?
Prendendo atto della complessità normativa che circonda la designazione del RLS, diventa necessario evidenziare quelli che di fatto sono gli obblighi dell’azienda in merito a tale figura. Come abbiamo detto, la sua elezione non deve essere tra questi, ma sicuramente dovrà esserlo la comunicazione ai lavoratori del loro diritto a votarlo, e poi starà a loro se eleggerlo o meno (in quest’ultimo caso, si procederà con l’iter illustrato finora); gli altri obblighi sono tutti legati a momenti successivi alla sua designazione, e sono per esempio:
- la formazione prevista dai c. 10 e 11 dell’art. 37 del d.lgs. 81/08;
- la comunicazione all’INAIL tramite piattaforma online del nominativo del RLS, come previsto dall’art. 18, lett. aa) del d.lgs. 81/2008;
- la garanzia che vengano rispettate le prerogative indicate all’art. 50 del d.lgs. 81/08 (diritto di accesso ai luoghi di lavoro, coinvolgimento nel processo di valutazione dei rischi, ecc).
E se l’azienda ha un solo dipendente?
Legittimamente, i Datori di Lavoro di ditte con un solo dipendente si chiederanno se tale giurisdizione si applichi anche a loro e, in tal caso, come comportarsi. In questo senso, riteniamo utile riportare il testo di un articolo del portale PuntoSicuro sull’argomento: “Ai sensi dell’art. 47 delD. Lgs. 9/4/2008 n. 81 la elezione o designazione del RLS è prevista in tutte le aziende o unità produttive e quindi anche in aziende che occupano un solo lavoratore. Essendo questi l’unico dipendente si ritiene sufficiente che lo stesso esprima al suo datore di lavoro mediante una dichiarazione la volontà di assumere le funzioni e di accettare le attribuzioni che il D. Lgs. n. 81/2008 assegna alla figura del RLS. In tal caso il datore di lavoro avvierà il lavoratore alla formazione obbligatoria e comunicherà il suo nominativo all’Inail nei termini previsti dalla legge e secondo le procedure fissate dallo stesso Istituto con la propria Circolare INAIL n. 11 del 12 marzo 2009. […] In assenza di tale dichiarazione da parte del lavoratore di voler assumere la funzione di RLS aziendale il datore di lavoro sarà tenuto, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 81/2008, a partecipare al Fondo previsto dall’art. 52 dello stesso decreto ed a versare un contributo in misura pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l’azienda ovvero l’unità produttiva (art. 52 comma 2 lettera a) e ad attivare la procedura affinché le funzioni di RLS vengano svolte da un rappresentante dei lavoratori territoriale (RLST) come previsto dal comma 8 dell’art 47 del D. Lgs. n. 81/2008.”
Cosa succede al DL in caso di mancata elezione del RLS o assegnazione di un RLST?
Giuridicamente, nulla. Come esposto dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in risposta alla paventata previsione di una sanzione a carico del DL in caso di mancata designazione del RLS, “l’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è una facoltà dei lavoratori e non certo un obbligo del datore di lavoro. Quindi, se tale facoltà non è esercitata dai lavoratori, il datore di lavoro non può “sostituirsi” a essi, con la conseguenza che non esiste sanzione per la mancata nomina.”
Cosa può fare Gesta per aiutarvi?
Questa informativa è un buon punto di partenza, per capire le dinamiche normative dietro a questa figura e come comportarsi a riguardo; addizionalmente, abbiamo prodotto un modulo contenente la comunicazione ai lavoratori in merito al loro diritto di eleggere un RLS, alle modalità in cui farlo ed alle prerogative/funzioni di tale figura; nel caso di mancata elezione o rifiuto del singolo lavoratore di ricoprire tale ruolo, consigliamo di redigere un’autodichiarazione in merito, da allegare nel rispettivo DVR.
di Edoardo Scippa – Area Sicurezza Gesta Srl Società Benefit, 08/10/2024
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