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I compiti e le responsabilità dell’Organismo di Vigilanza (di seguito OdV), una delle colonne portanti di un Modello Organizzativo 231, non trovano riscontro solo dall’applicazione corretta e puntale dell’art. 6 del D. Lgs. 231/2001, ma anche dall’applicazione dell’art. 52 del D. Lgs. 231/2007, meglio noto come il Decreto Antiriciclaggio.
Leggendo l’articolo 6 del D. Lgs. 231/2001, affinché l’Ente possa essere esonerato dalla responsabilità amministrativa conseguente alla commissione dei reati tassativamente indicati, è necessario che l’organo dirigente – prima della commissione del reato – abbia, fra l’altro: a) adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati; b) affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello e di curarne l’aggiornamento ad un “organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo”.
Appare subito chiaro come i componenti dell’OdV, ad hoc costituito, non possano quindi esimersi dall’esercitare le responsabilità sopracitate.
Analogamente l’articolo 52 del successivo D. Lgs. 231/2007 (meglio noto come Decreto Antiriciclaggio) fermo restando quanto già espresso dall’art. 6 del D. Lgs. 231/2001, attribuisce ai soggetti destinatari del Decreto Antiriciclaggio ulteriori specifici compiti e responsabilità.
I soggetti destinatari, indicati dal Decreto Antiriciclaggio, sono: il Collegio Sindacale, il Consiglio di Sorveglianza, il Comitato di Controllo di Gestione e l’Organismo di Vigilanza.
I soggetti sopracitati ai sensi del art. 52 D. Lgs. 231/2007:
a) comunicano, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui vengono a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell’articolo 7, comma 2;
b) comunicano, senza ritardo, al titolare dell’attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all’articolo 41 di cui hanno notizia;
c) comunicano, entro trenta giorni, al Ministero dell’economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12,13 e 14 e all’articolo 50 di cui hanno notizia;
d) comunicano, entro trenta giorni, alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia) le infrazioni alle disposizioni contenute nell’articolo 36 di cui hanno notizia.
I componenti dell’OdV che omettono gli obblighi di comunicazione cui sono tenuti dal sopracitato articolo 52 del Decreto Antiriciclaggio, sono punibili con la reclusione fino a un anno e con la multa da 100 a 1.000 euro, secondo quanto previsto dal successivo articolo 55 del medesimo Decreto.
L’OdV non solo quindi è penalmente perseguibile se omette i propri obblighi di comunicazione, ma deve, nel proprio compito di vigilare sul Modello Organizzativo e di promuoverne l’aggiornamento, assicurarsi che gli eventuali protocolli relativi al reato presupposto art. 25 octies del D. Lgs. 231/2001 “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita” richiamino gli articoli 648 del C.P., e su questi esercitare il proprio compito di comunicazione esterna alle Autorità competenti.
L’OdV ha quindi un compito di vigilanza non solo sul Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/2001, ma anche un compito di vigilanza e di comunicazione in base al Decreto Antiriciclaggio.
Gesta Srl è a disposizione per ogni chiarimento in merito.