L’INAIL ha pubblicato il 19 maggio u.s. il manuale “Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato” che integra i contenuti delle indicazioni stesse e fornisce elementi utili per definire la metodologia che deve essere seguita nella valutazione di questo rischio.
L’Art. 28, comma 1 del D. Lgs. 81/2008 specifica che l’obbligo di valutazione di tutti i rischi deve riguardare anche quelli particolari cui sono sottoposti i lavoratori, tra i quali, appunto quelli collegati allo stress lavoro correlato secondo i contenuti dell’accordo europeo 8 Ottobre 2004.
Un tema così delicato come la valutazione del rischio stress ha indotto il Legislatore ad introdurre con il D. Lgs. 106/2009 nell’Art. 28, il comma 1-bis per stabilire che tale valutazione debba essere effettuata nel rispetto della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza.
L’obbligo di tale elaborazione che scattava a far data dal primo Agosto 2010 è poi stato prorogato al 31 Dicembre 2010, ed in virtù di questa data la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza in data 17 Novembre 2010 ha emanato le indicazioni metodologhe sulla valutazione.
Ad integrazione di queste linee guida, l’INAIL ha provveduto a pubblicare in data 19 Maggio u.s. il manuale “Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato” al fine di rendere più semplice l’approccio metodologico da parte delle Imprese.
Le Imprese chiamate a rispondere all’obbligo sulla valutazione del rischio stress devono individuare due fasi di analisi:
1) una prima fase di valutazione preliminare ed oggettiva
2) una seconda fase di valutazione approfondita
Preliminare a queste due fasi di analisi è quella che viene definita fase propedeutica nella quale il Datore di Lavoro è chiamato ad individuare alcuni passaggi preparatori e di sostegno alle successive due fasi. In questa fase iniziale è suggerita quindi la creazione, con modalità che il Datore di Lavoro definisce proprie, di un gruppo di gestione della valutazione (GGV), lo sviluppo di una strategia comunicativa e di coinvolgimento del personale, l’individuazione di gruppi omogenei di lavoratori (GOL) per l’effettuazione della valutazione, lo sviluppo del piano di valutazione del rischio ed infine la definizione di un crono programma dal momento che la valutazione del rischio stress è da considerasi come un processo dinamico suscettibile di verifica nel tempo. Fondamentale indicare nella programmazione temporale l’indicazione di una data di inizio delle attività e di una data di fine delle stesse da riportare nel Documento di valutazione dei rischi (DVR), così come stabilito nelle Linee guida emanate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza in data 17 Novembre 2010.
Realizzata la fase propedeutica, la prima fase di valutazione consiste nell’utilizzare in un primo momento indicatori oggettivi o liste di controllo, così come definite da INAIL, per analizzare essenzialmente “eventi sentinella”, ossia indici infortunistici, assenze per malattia, turnover, procedimenti e sanzioni, segnalazioni del medico competente, specifiche e frequenti lamentele formalizzate da parte dei lavoratori. In un secondo momento l’analisi deve anche tenere conto di indicatori più specifici come: l’ambiente di lavoro e attrezzature, ritmi e carichi di lavoro, orario di lavoro e turni, corrispondenza tra le competenze dei lavoratori ed i requisiti professionali richiesti; devono inoltre essere tenuti in considerazioni fattori quali: ruoli all’interno dell’organizzazione, autonomia decisionale e controllo, conflitti interpersonali al lavoro, evoluzione e sviluppo di carriera, comunicazione. In questo secondo momento di valutazione è obbligatorio per il Datore di Lavoro coinvolgere i lavoratori e/o gli RLS/RLST.
L’analisi di questa valutazione oggettiva deve quindi essere correlata a degli indicatori cui sarà stato associato un punteggio. La somma di questi punteggi, sommati sempre attraverso le indicazioni INAIL, consentirà al Datore di Lavoro di identificare il posizionamento della propria organizzazione all’interno delle matrici di rischio, sempre fornite dalle Linee guida.
Nel caso in cui la valutazione oggettiva del rischio stress da lavoro – correlato identifichi un rischio “non rilevante”, si dovrà riportare questo risultato nel DVR e si dovrà prevedere un piano di monitoraggio.
Per ogni situazione di rischio “medio” si devono adottare delle adeguate azioni correttive (es. interventi organizzativi, tecnici, procedurali, formativi, etc.). Anche in questo caso è necessario un piano di monitoraggio per la verifica dell’efficacia delle azioni correttive.
Infine nel caso in cui la valutazione oggettiva identifichi un rischio da stress lavoro – correlato “alto”, immediato deve essere il ricorso ad azioni correttive e alla successiva verifica della loro efficacia. Qualora la verifica della loro efficacia non fosse positiva, il Datore di lavoro è quindi chiamato ad intraprendere la fase di valutazione approfondita e soggettiva.
La seconda fase di valutazione approfondita deve contenere invece una percezione soggettiva dei lavoratori al fine di poter individuare e caratterizzare il rischio stress da lavoro – correlato e di conoscerne le sue cause.
La fase di approfondimento costituisce un prezioso momento informativo sulle condizioni di salute di un’organizzazione e dei lavoratori, infatti il Datore di Lavoro è libero di scegliere di effettuare in ogni caso le due valutazioni anche se la prima ha dato esito negativo.
La metodologia da applicarsi è quella che viene definita “health and safety executive (HSE)” che fornisce “un questionario – indicatore” di facile utilizzo con garanzia dell’anonimato, concepito con 35 domande riguardanti le condizioni di lavoro ritenute potenziali cause di stress all’interno dell’organizzazione di lavoro.
Le Linee Guida INAIL precisano che l’utilizzo di questo strumento è consigliabile ed opportuno per Aziende con almeno 10 o più lavoratori. Si precisa inoltre che nella valutazione del rischio stress lavoro – correlato devono essere compresi non solo i lavoratori subordinati dell’Impresa ma anche i lavoratori in somministrazione, i lavoratori distaccati, i soci lavoratori, gli associati in partecipazione d’opera, i lavoratori a progetto che svolgono la propria prestazione nei luoghi di lavoro del committente.
Si ricorda infine che l’obbligo di procedere alla valutazione del rischio stress da lavoro – correlato decorre a far data dal 31 Dicembre 2010.
Gesta Srl è a disposizione per ogni chiarimento in merito.