Gesta Papers n. 65 del 14 Febbraio 2012
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La Sicurezza nei contratti di noleggio

La normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro conferisce un ruolo fondamentale per la gestione della sicurezza ai noleggiatori concedenti in uso di macchine e attrezzature di lavoro. Nel contratto di noleggio, l’altruità del bene (in particolare se è un macchinario) ha una serie di conseguenze pratiche che hanno riflessi giuridici fondamentali: l’utilizzo che in genere viene fatto di beni altrui è caratterizzato da minore diligenza e cautela e questo porta a danneggiamenti e responsabilità; la conoscenza e la dimestichezza con il bene altrui è minore e quindi è fondamentale che il soggetto arrivi preparato al momento in cui utilizza il bene noleggiato. Importantissima poi la formazione per la prevenzione di danni ed infortuni.
Inoltre, nell’ipotesi in cui l’oggetto del contratto di noleggio preveda la realizzazione di lavori complessi, per i quali sia stabilita un’obbligazione di risultato, in assenza di vincoli di subordinazione, con organizzazione in proprio ed assunzione dei relativi rischi a carico del prestatore, il “nolo a caldo” si configura anche come una prestazione di servizi (appalto-subappalto).

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Il Testo Unico ha introdotto un nuovo sistema di obblighi reciproci, nel caso di noleggio o concessione in uso di attrezzature, tra noleggiatori e datori di lavoro che prendono a noleggio attrezzature di lavoro. Questi sono i doveri sostanziali dei soggetti interessati:
1. quello del noleggiatore che garantisce sulla sicurezza del mezzo e dovrà:
a. offrire sul mercato macchinari ed attrezzatura a norma adeguatamente controllata e verificata (art. 23 del D.Lgs. 81/08);
b. operare con contratti di noleggio completi e trasparenti e fornire al Cliente la documentazione tecnica che attesti che le attrezzature siano conformi ai requisiti di sicurezza di cui all’Allegato V (art. 72 del D.Lgs. 81/08);
c. acquisire e conservare, per tutta la durata del contratto, una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono essere formati in base all’art. 73 (art. 72 del D.Lgs. 81/08);
2. quello del Cliente/datore di lavoro utilizzatore che dichiara i soggetti, adeguatamente formati, che utilizzeranno il mezzo e che dovrà:
a. curare in modo adeguato la formazione del proprio personale in relazione all’utilizzo di tutti i macchinari utilizzati (artt. 72 e 73 del D.Lgs. 81/08);
b. fornire al noleggiatore la documentazione richiesta dalla normativa in modo completo ed aggiornato.

Considerando l’obbligo generale del datore di lavoro di formare i lavoratori utilizzatori di attrezzature, in particolar modo se si tratta di attrezzature particolari, risulta evidente l’importanza di questi obblighi alla luce:
1. dell’ampia diffusione del noleggio di attrezzature, in special modo nelle attività di cantiere (gru, piattaforme, cestelli, ecc.)
2. del fatto che spesso si tratta di attrezzature complesse che richiedono una formazione particolare
3. della circostanza che i noleggiatori, per tutelarsi nel caso di noleggio senza conduttore, chiederanno ai datori di lavoro non solo la dichiarazione prevista ma anche gli attestati di formazione dei lavoratori formati.
E’ quindi assolutamente consigliabile che le aziende che abitualmente utilizzano attrezzature a noleggio si attivino per identificare e formare gli operatori destinati all’utilizzo delle stesse.
Per il mancato adempimento di questi obblighi, il noleggiatore è sanzionato con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 750 a € 2.700, mentre le sanzioni per la mancata informazione e formazione dei lavoratori consistono nell’arresto del datore di lavoro e del dirigente da due a quattro mesi o nell’ammenda da 1.200 a 5.200 euro (Art. 55, comma 5, lettera c, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

L’altro aspetto da considerare è quando dover fare ricadere il “nolo” nella condizione di “appalto-subappalto”. In campo edile esistono due tipologie di contratti di noleggio:
a. “nolo a freddo”: contratti di noleggio senza aggiunta di manodopera e, quindi, senza operatore, che non concretizzano mai appalti;
b. “nolo a caldo”: contratti di noleggio con operatore, tra le quali noleggio di attrezzature per lavori edili (gru, macchine movimento terra, macchine per il pompaggio del calcestruzzo, ecc…).
Vari pareri e Sentenze (Risoluzione n. 205/E dell’Agenzia delle Entrate, Sentenza della Cassazione Penale, Sez. 4, 5 del giugno 2009 n. 23604, Tribunale Novara, 13 marzo 2007, Parere della Provincia di Verona, ANCE ecc…) hanno ribadito come la condizione di “appalto” non sia applicabile ai contratti di noleggio con operatore in tutte quelle ipotesi in cui non è possibile rinvenire uno degli elementi tipici del contratto d’appalto e cioè l’autonomia organizzativa, ovvero in tutti quei casi in cui il prestatore risulti essere “mero esecutore” materiale delle direttive del Committente senza alcuna obbligazione di risultato.
In pratica l’impresa che “noleggia” non ha motivo di trasferire in cantiere, attraverso il POS, la sua organizzazione aziendale in quanto essa non è presente con la sua normale attività edile, cioè quella che risulta dalla visura alla Camera di Commercio, ma ha semplicemente “noleggiato” la macchina all’impresa che sta effettuando i lavori, alla quale aggiunge il lavoratore, ma solo in funzione di operatore del mezzo.
Qualora, invece, oggetto del contratto fosse non tanto il mero noleggio, ma la realizzazione, ad esempio, di lavori di sbancamento, sistemazione di terreni, demolizione di edifici e simili, in funzione di un contratto di appalto/subappalto, caratterizzato, quindi, da un’obbligazione di risultato, dall’assenza del vincolo di subordinazione, dall’organizzazione in proprio con assunzione dei relativi rischi d’impresa, senza diretti interventi dispositivi e di controllo del Committente, si è ritiene che possa configurarsi la condizione di “appalto”. In questo caso, la normativa sulla prevenzione infortuni pone a carico dei due imprenditori coinvolti nel lavoro, obblighi di coordinamento della loro attività al fine di organizzare ed attuare le misure di prevenzione infortuni, anche attraverso un’opera di informazione dei lavoratori dei rischi a cui sono esposti (D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26). Queste tipologie di “noli a caldo” in cantieri temporanei e mobili ricadono nel campo di applicazione del Titolo IV capo I del D.Lgs. n. 81 del 2008; in tali casi  è necessario richiedere la redazione di un POS al soggetto che fornisce il mezzo e l’operatore. Sono i casi in cui il “locatore”, cioè il datore di lavoro dell’operatore, ha poteri e competenze per organizzare il lavoro del suo dipendente. Mentre il Cliente/Committente dovrà inserire sia il mezzo che l’operatore nella sua organizzazione aziendale, curando che il primo sia conforme ai requisiti di legge e che il secondo sia stato formato e addestrato all’uso del medesimo.

Gesta Srl è a disposizione per ogni chiarimento in merito.

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