Gesta Papers n. 66 del 6 Marzo 2012
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Come individuare il Dirigente per la Sicurezza

Il termine “Dirigente” in materia di Sicurezza non indica una qualifica formale, ma una “funzione”. Il D.Lgs. n. 81/2008, infatti, individua il Dirigente come  il garante organizzativo della sicurezza del lavoro: ovvero colui che è, anche di fatto e quindi “sprovvisto di regolare investitura” (art. 299 d.lgs. n. 81/2008), la ” persona che, in  ragione  delle  competenze professionali  e  di  poteri  gerarchici  e  funzionali adeguati alla natura  dell’incarico  conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”. Il Dirigente è colui che dirige, che organizza, che esercita una supremazia che si estrinseca in un effettivo potere organizzativo dell’attività lavorativa e affinché sia individuato come tale non è quindi necessario uno specifico incarico in materia di sicurezza del lavoro, né una delega specifica di funzioni antinfortunistiche, né tanto meno un potere di spesa.

 

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Il Decreto Legislativo n. 81/2008 definisce il Dirigente come “persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”. Non vi sono, quindi, relazioni tra inquadramenti contrattuali e definizione di “Dirigente” secondo l’attuale dettato normativo. Per cui se un soggetto aziendale si trova nel ruolo di attuare direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa di altri soggetti generali, egli viene considerato automaticamente Dirigente senza necessità di dover procedere ad una nomina formale.
Il Dirigente dal punto di vista del diritto penale del lavoro, non è necessariamente colui che opera in base ad un contratto di lavoro subordinato con la qualifica di Dirigente, ma è colui che, anche di fatto e a prescindere da incarichi formali, svolge compiti di prevenzione del tutto assimilabili a quelli spettanti, in senso proprio, ad un soggetto che ha il contratto di Dirigente.
Viceversa, colui che ha il contratto di Dirigente, ma non gestisce uomini, e non esercita effettivamente un potere dirigenziale, organizzativo in senso proprio,  non è, ai fini del diritto penale del lavoro, un Dirigente in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro.
Considerata la delicatezza del ruolo, il Testo Unico per la Sicurezza ha previsto un importante quadro sanzionatorio nei confronti del Dirigente che non attua le direttive imposte dal dettato normativo (art. 55 comma 5 del D.Lgs. 81/08). Il legislatore ha predisposto inoltre per il Dirigente un obbligo di formazione (il recente Accordo Stato – Regioni del Dicembre 2011 prevede per i Dirigenti l’obbligo di un Corso di durata minima di 16 ore strutturato in quattro moduli e un aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore), soprattutto tenendo anche in considerazione le recenti sentenze della corte di Cassazione secondo le quali il Dirigente è considerato a tutti gli effetti l’alter ego del datore di lavoro ed è il soggetto che dirige le attività produttive in senso tecnico o amministrativo, pur senza essere titolare di poteri di gestione generali attribuiti al datore di lavoro.
Il Principio di effettività delle funzioni ha portato la Corte di Cassazione a considerare dirigente anche il soggetto che, pur non ricoprendo nell’organigramma tale posizione, aveva di fatto impartito l’ordine di effettuare un lavoro. Chi dà in concreto l’ordine di effettuare un lavoro assume di fatto la mansione di Dirigente sicché ha il dovere di accertarsi che il lavoro venga fatto nel rispetto delle norme antinfortunistiche, senza lasciare ai lavoratori – non soliti ad eseguirlo – la scelta dello strumento da utilizzare. Il Dirigente è “chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve considerarsi automaticamente tenuto, ai sensi dell’ art. 4 del DPR 547/55, DPR 303/56 e D. Lgs. 626/94 [oggi D.Lgs.n. 81/2008 artt. 2 comma 1 lett. d) e 18], ad attuare le prescritte misure di sicurezza e a disporre e da esigere che esse siano rispettate, a nulla rilevando che vi siano altri soggetti contemporaneamente gravati dallo stesso obbligo per un diverso e autonomo titolo” (Cass. Pen., sez. IV, 20/1/98 e 19/2/98).  
Una sentenza posteriore (Cass. Pen. Sez. IV 1/7/1992, Boano in Cass. Pen. 1994, pag. 388 n. 285) ha evidenziato che i Dirigenti (e i Preposti), in senso lato, sono  da identificarsi nei soggetti preposti alla direzione tecnico-amministrativa dell’azienda  o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell’andamento dei servizi, come i Dirigenti tecnici o amministrativi, i capi ufficio o i capi reparto, e che devono predisporre tutte le misure di sicurezza fornite dal capo dell’impresa e previste dalle norme, controllare le modalità del processo di lavorazione ed attuare nuove misure, anche non previste dalla normativa, necessarie per tutelare la sicurezza in relazione a particolari lavorazioni che si svolgono in condizioni non previste o non prevedibili dal legislatore. 
I Dirigenti devono, per quanto di competenza (e dunque anche a prescindere da incarichi formali antinfortunistici, e dal possedere poteri di spesa) e  nell’ambito dell’organizzazione e del mansionario aziendale, avvalendosi delle conoscenze tecniche per le quali ricoprono l’incarico, vigilare sulla regolarità antinfortunistica e igienica delle lavorazioni, dare istruzioni affinché le lavorazioni possano svolgersi nel migliore dei modi, dunque in modo sano, sicuro e igienico, organizzare la produzione con un ulteriore distribuzione di compiti fra i dipendenti in modo tale da impedire la violazione della normativa e garantire un numero adeguato di preposti in grado di vigilare sull’effettiva osservanza dei compiti prevenzionistici da parte di tutti coloro che sono presenti sul luogo di lavoro, a qualunque titolo. 
Gesta Srl è a disposizione per ogni chiarimento in merito.

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