Gesta Papers n. 87 del 21/10/2014
Tempo di lettura: 2 minuti

Tra gli obblighi segnalati all’articolo 18 del D.Lgs. 81/2008 è previsto che il datore di lavoro debba “adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa”.

La gestione delle emergenze è disciplinata dagli articoli da 43 a 46 del D.Lgs. 81/2008, decreto che riguardo alle disposizioni generali (articolo 43) prevede che il datore di lavoro debba:
a) organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza
c) informare tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare
d) programmare gli interventi, prendere i provvedimenti e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro
e) adottare i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili
f) garantire la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati.

ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE
In ogni Azienda devono quindi essere individuati gli addetti locali alla gestione delle emergenze per:
a) antincendio ed evacuazione
b) primo soccorso.
che si dovranno occupare delle primissime operazioni per la gestione dell’emergenza e della richiesta di aiuto ai servizi di soccorso, secondo le procedure loro impartite.
Gli addetti sono designati dal responsabile della struttura, e non possono rifiutare l’incarico se non per gravi e giustificati motivi. L’elenco degli addetti deve essere pubblicizzato mediante affissione di segnaletica, che riporta i nominativi e il recapito telefonico interno di tutti gli addetti e responsabili della struttura.
La figura diventa però effettiva solo al momento della conclusione del percorso di formazione.
I lavoratori incaricati devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico:
Addetti all’Antincendio (D.M. 10/03/1998):
16 ore per attività classificate di rischio “Alto”
8 ore per attività classificate di rischio “Medio”
4 ore per attività classificate di rischio “Basso”
Aggiornamento triennale (Circolare Ministero Interno Dipartimento VVF del 23.02.2011 e Nota. 1014 del 26/01/2012 Direzione Regionale VVF Emilia Romagna)
Addetti al Primo Soccorso (D.M. 388/2003), sulla base dei gruppi tariffari INAIL:
16 ore (Classe A)
12 ore (Classi B e C)
Aggiornamento triennale: Classe A 6 ore – Classi B, C 4 ore.

IL PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE AZIENDALE (DM 10.03.98)
Nelle aziende con oltre 10 dipendenti, e in tutte quelle che siano soggette al controllo da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco ex DPR 151/2011, il datore di lavoro è obbligato a redigere ed applicare un piano di emergenza che contempli in generale le caratteristiche dei luoghi, il numero di addetti all’attuazione ed al controllo del piano e il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori.
In tutte le restanti attività, salvo diversa determinazione, non si ritiene necessaria la stesura di un vero e proprio piano di emergenza, bensì la predisposizione di procedure formalizzate che prevedano:
a) una adeguata informazione e formazione dei lavoratori per quanto riguarda l’utilizzo degli equipaggiamenti di emergenza (estintori, autorespiratori, etc.) determinati ed introdotti in base alla valutazione dei rischi;
b) una corretta gestione dei luoghi di lavoro (non ostruzione delle vie di esodo, rimozione, occultamento o manomissione degli equipaggiamenti di emergenza, etc.);
c) una corretta e tempestiva manutenzione degli impianti.

LE PROVE D’ESODO
Nei luoghi di lavoro ove ricorre l’obbligo della redazione del piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio, effettuate almeno una volta l’anno, per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento.
Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni, tale esercitazione deve semplicemente coinvolgere il personale nell’attuare quanto segue:
a) percorrere le vie di uscita
b) identificare le porte resistenti al fuoco, ove esistenti
c) identificare la posizione dei dispositivi di allarme
d) identificare l’ubicazione delle attrezzature di spegnimento

Gesta è a disposizione per ogni chiarimento in merito.

X