L’approvazione al Senato del disegno di legge di conversione del decreto fiscale introduce importanti novità per la sicurezza sul lavoro; una di queste è rappresentata dal nuovo obbligo di comunicazione preventiva per i rapporti di lavoro autonomo occasionale imposto dal D.L. n. 146/2021. Per poter svolgere i lavori affidati a lavoratori autonomi occasionali, i committenti hanno l’obbligo di comunicare l’avvio dell’attività di tali lavoratori mediante l’invio di una preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro, competente per territorio, mediante sms o posta elettronica.

La mancata comunicazione preventiva comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.500 per ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui sia stata omessa o ritardata la comunicazione, senza possibilità di diffida (art. 13 D. Lgs. n. 124/2004).

Alla sanzione amministrativa si aggiunge il provvedimento di sospensione, anche per la presenza di un solo lavoratore autonomo occasionale non preventivamente comunicato.

Per quanto concerne il ricorso amministrativo contro il provvedimento di sospensione, nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso è stabilito che il provvedimento di sospensione perda efficacia.

Ai fini della tutela dei lavoratori oggetto del provvedimento di sospensione, a fronte del necessario allontanamento degli stessi dal lavoro, il datore di lavoro deve corrispondere integralmente la retribuzione e versare i relativi contributi.

Altre novità riguardano i preposti: il datore di lavoro e i dirigenti che organizzano e dirigono le attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, hanno l’obbligo di individuare il/i preposto/i per l’effettuazione delle attività di vigilanza.

Ai contratti collettivi di lavoro è demandata la possibilità di stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di vigilanza affidategli; il preposto non potrà subire nessun pregiudizio a causa dello svolgimento della propria attività.

Il preposto deve vigilare oltre che sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori degli obblighi di legge, anche sull’osservanza delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e sul corretto uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale; qualora le disposizioni impartite non vengano attuate e persista l’inosservanza, il preposto deve interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.

I datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente e nominativamente al committente il personale che svolge la funzione di preposto.

Per i preposti è previsto, inoltre, un addestramento sull’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale oltreché un’esercitazione applicata nel caso delle procedure di lavoro in sicurezza; tale formazione deve essere  svolta interamente con modalità in presenza e ripetuta con cadenza almeno biennale.

Anche il datore di lavoro, oltreché i dirigenti e i preposti, devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Entro il 30 giugno 2022 si prevede che la Conferenza permanente Stato-Regioni adotti un Accordo nel quale provveda ad accorpare, rivisitare e modificare gli Accordi attuativi del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di formazione.

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