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La L. 17 dicembre 2021 n. 215, ha convertito il DL 146/2021 prevedendo importanti modifiche al Capo III del D.Lgs. 81/08.
Di seguito si riportano le principali modifiche:
– Provvedimenti degli Organi di Vigilanza
– Obbligo di individuare il Preposto
– Formazione, informazione e addestramento
PROVVEDIMENTI DEGLI ORGANI DI VIGILANZA
I provvedimenti di sospensione possono essere adottati dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro e dalle Aziende Sanitarie Locali quando:
1. all’atto ispettivo almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti impiegato senza instaurazione del rapporto di lavoro
2. vengono verificate gravi carenze in materia di igiene e sicurezza del lavoro indicate nell’allegato I del D.Lgs. 81/08, quali:
a) Mancata elaborazione del DVR
b) Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione
c) Mancata formazione ed addestramento
d) Mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione
e) Mancata elaborazione del POS
f) Mancata fornitura dei DPI contro le cadute dall’alto
g) Mancanza di protezione contro il vuoto
h) Mancata applicazione delle armature di sostegno
i) Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai rischi elettrici
j) Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai rischi
k) Mancanza di protezione contro contatti diretti ed indiretti
l) Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza segnalazione o controllo
m) Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto.
Il nuovo art. 14 del D.Lgs. 81/08, non prevede più la necessità di reiterazione delle violazioni per la sospensione dell’attività, ma sarà sufficiente infatti che queste siano accertate dall’organo di vigilanza per poter emettere provvedimento di sospensione.
OBBLIGO DI INDIVIDUARE IL PREPOSTO
1. È obbligatoria l’individuazione del Preposto: la legge non dà indicazione sulle modalità con cui attribuire l’incarico al Preposto, ma è implicito che dovrà essere formalizzato e controfirmato per poter essere verificabile e attestare che le parti, ossia il Datore di Lavoro e il Preposto, ne fossero a conoscenza.
2. I Contratti e gli Accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle sue attività. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.
3. Viene inoltre indicato che il Datore di lavoro ha l’obbligo, nello svolgimento delle attività di appalto indicati all’art. 26 del D.lgs. 81/08 di indicare espressamente al Datore di Lavoro Committente il personale dell’appaltatore o subappaltatore che svolge il ruolo di Preposto.
4. Vengono definiti in maniera più precisa i compiti del preposto andando modificare in maniera sostanziale l’art. 19 del D.Lgs. 81/08 (Obblighi del preposto): in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, deve intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, o in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, può interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.
FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTOEntro il 30 giugno 2022 verrà emanato un nuovo Accordo Stato Regioni in materia di formazione, in cui verranno:
1. individuate le durate, contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria e aggiornamento periodico a carico del Datore di Lavoro
2. individuate le modalità di verifica finaledi apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro e anche le modalità delle verifiche dell’efficacia durante lo svolgimento delle prestazioni lavorative.
Viene inoltre indicato che:
3. l’addestramento consiste nello svolgimento di prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, anche in relazione all’applicazione delle procedure di lavoro
4. l’avvenuto addestramento dovrà essere tracciato in apposito registro, anche informatizzato
5. la formazione per i Preposti avvenga esclusivamente in presenza, con l’aggiornamento che passa da quinquennale a biennale
6. la formazione esclusivamente in presenza per i preposti, con l’aggiornamento che passa da quinquennale a biennale.
PER INFORMAZIONI CHIAMARE 0187 564442 O SCRIVERE A gesta@gestaconsulenza.it |