Il D. Lgs. 14/2019 “Codice della crisi d’Impresa e dell’insolvenza” ha introdotto un nuovo e importante obbligo organizzativo per tutti gli Imprenditori che operano in forma societaria o collettiva. Infatti, l’Art. 2086 “Gestione dell’Impresa”, secondo comma, del Codice civile, nella sua nuova formulazione recita:

«L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.»

Tale nuovo obbligo presenta, da una parte, importanti similitudini con quanto richiesto dal D. Lgs. 231/2001 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’Art. 11 della Legge 29 Settembre 2000, n. 300” mentre dall’altra qualche significativa differenza.

Di fatti, è evidente, che in entrambe le norme il legislatore indirizza l’Imprenditore verso un’auto organizzazione interna – anche in considerazione di quanto indicato dall’Art. 41 della Costituzione in merito alla libertà dell’iniziativa economica privata – tesa a far emergere la crisi d’Impresa e il pericolo di perdita della continuità aziendale tramite un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato (D. Lgs. 14/2019) e a prevenire la commissione di reati tramite un Modello Organizzativo Gestionale (D. Lgs. 231/2001).

Quindi, si potrebbe pensare, in termini operativi, di integrare il Modello 231 con gli assetti chiesti dal D. Lgs. 14/2019. Questo, dal punto di vista documentale e funzionale, è una scelta corretta ed efficiente – evita, come minimo, ridondanze e ambiguità e fornirebbe un’effettiva evidenza oggettiva dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile oltre a un miglioramento della gestione di tutti processi e dell’organizzazione nel suo insieme – a condizione che nel corpus del Modello così rivisto possano essere enucleate le due singole componenti riferibili alle due norme in esame dal momento che relativamente al Modello 231 opera, in quanto suo elemento essenziale, l’Organismo di Vigilanza che ha fra i suoi compiti quelli di vigilare sull’adeguatezza, aggiornamento e attuazione del Modello 231 mentre per ciò che riguarda l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile ex D. Lgs. 14/2019 è il Collegio sindacale che vigila «sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.» così come previsto dall’Art. 2403 “Doveri del Collegio sindacale”, primo comma, del Codice civile.

Infine, ma non ultimo, è il caso di ricordare e sottolineare che le responsabilità – e le conseguenti azioni di responsabilità – degli Amministratori – oltre ai regimi sanzionatori penali direttamente applicabili anche all’Ente oltre che alle persone fisica – per la mancata predisposizione Modello 231 e la mancanza di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile idoneo ex D. Lgs. 14/2019 è individuabile ex Art. 2381 “Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati”, quinto comma, del Codice civile e che tale azione potrà essere promossa dall’Assemblea dei Soci, dal Collegio sindacale, da un numero qualificato di Soci o dal creditore sociale ex Art. 2476 “Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci”, sesto comma, del Codice civile e Art. 2394 “Responsabilità verso i creditori sociali” del Codice civile.

Renato Goretta

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