Gesta Papers n. 73 del 25 Settembre 2012
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ANTIRICICLAGGIO: facciamo un po’ di chiarezza

Il riciclaggio di denaro è quell’insieme di operazioni mirate a dare una parvenza lecita a capitali la cui provenienza è, in realtà, illecita. In questa accezione è d’uso utilizzare per questo tipo di capitali la definizione di denaro sporco.

L’attività di riciclaggio di capitali, uno dei fenomeni su cui si poggia la criminalità organizzata, è caratterizzata da due momenti principali: quello dell’acquisizione di ricchezze mediante atti delittuosi e quello successivo della «pulitura», consistente nel far apparire leciti i profitti di provenienza delittuosa.

Un’importante azione contro il riciclaggio è stata svolta dall’Unione Europea, da ultimo con la direttiva 2005/60/CE acquisita dal Legislatore italiano nel Decreto Legislativo 231/2007 (in seguito D. Lgs. 231/07) del 16 Novembre 2007. Il D. Lgs. 231/07 con la sua entrata in vigore introduce inoltre un collegamento diretto tra disciplina antiriciclaggio e la Responsabilità amministrativa degli Enti prevista dalle disposizioni del D. Lgs. 231/01.

Qual è il principale fattore comune ai due Decreti? In estrema sintesi entrambi i Decreti perseguono il fine, se applicati dalle Imprese, di preservarle dal potenziale coinvolgimento in attività illecite, nonché di evitare effetti di illecita concorrenza o distorsivi dell’equilibrio economico in generale.

Tuttavia l’approccio è sostanzialmente differente: mentre il D. Lgs. 231/01 implica un modello di controllo volto ad impedire a Soggetti apicali di commettere reati nell’interesse e a favore dell’Impresa, l’intento del D. Lgs. 231/07 è quello di evitare che, per l’attività svolta, determinati Soggetti siano, anche inconsapevolmente, utilizzati dai propri Clienti per riciclare capitali di provenienza illecita.

I Soggetti destinatari degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio comprendono sia: il sistema bancario, finanziario e assicurativo, sia professionisti, operatori non finanziari, quali ad esempio: a) i soggetti iscritti nell’albo dei ragionieri e periti commerciali, nell’albo dei dottori commercialisti e nell’albo dei consulenti del lavoro; b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi; c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
1.    il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
2.    la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
3.    l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
4. l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società;
5.  la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;
d) revisori contabili; e) altri Soggetti che svolgono le attività di seguito elencate, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri:
i.    recupero di crediti per conto terzi, in presenza della licenza di cui all’articolo 115 del TULPS;
ii.  custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all’articolo 134 del TULPS;
iii. trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l’impiego di guardie particolari giurate, in presenza dell’iscrizione nell’albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;
iv. gestione di case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore, nonché al requisito di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;
v. offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, in presenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell’articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
vi.    agenzia di affari in mediazione immobiliare, in presenza dell’iscrizione nell’apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39.

Quali sono gli obblighi cui questi Soggetti devono ottemperare:
1.    obbligo di adeguata verifica sul Cliente
2.  obbligo di adottare nella valutazione un approccio basato sul rischio, “risk based
3.   obbligo di registrazione e di tenuta di tutta la documentazione acquisita per assolvere l’obbligo di verifica sul Cliente
4.  obbligo di segnalre operazioni sospette alla UIF, Unità di Informazione Finanziaria; sono emanati, su iniziativa UIF, e periodicamente aggiornati indicatori di anomalie
5.    obbligo di vigilanza e controllo,  ciascuno nell’ambito delle proprie attribuzioni e competenze, da parte dei Soggetti preposti: il Collegio Sindacale, il Consiglio di Sorveglianza, il Comitato di controllo di gestione, l’Organismo di Vigilanza di cui all’ articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

I rischi di riciclaggio devono quindi essere oggetto di particolari misure di gestione e controllo, integrate nel Sistema Controllo Interno dell’Impresa e oggetto periodico di Risk Assessment.

È evidente la necessità che i Soggetti destinatari del D. Lgs. 231/07 definiscano quindi nella propria realtà operativa modelli di prevenzione e contrasto del riciclaggio, fornendo istruzioni, procedure e declinando regole interne per gestire le fattispecie a rischio tipiche.

L’inosservanza degli obblighi di cui sopra prevede sanzioni amministrative a carico dei Soggetti destinatari, che penali, con la reclusione che può variare da un mese fino a tre anni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Gesta è a disposizione per qualsiasi informazione in merito.

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