Il D.Lgs. 81/2008 ha sostanzialmente confermato quanto già era stato stabilito dal D.Lgs. 626/1994 e s.m.i in merito alla istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione. Le disposizioni relative a tale servizio, infatti, erano già contenute negli articoli 8 e 8 bis del D.Lgs. 626/1994, così come introdotto dal D.Lgs. 195/2003, ed ora sono riportate nell’art. 31 del D.Lgs. 81/2008.

Secondo le disposizioni contenute in questo ultimo articolo il Servizio di Prevenzione e Protezione deve essere istituito presso qualsiasi azienda che occupa lavoratori dipendenti o ad essi equiparati e lo stesso può essere diretto da parte del Datore di lavoro, delegato internamente all’azienda a persone in possesso di capacità e requisiti professionale di cui all’art. 32 del D.Lgs 81/2008, o esterno incaricando persone o servizi esterni.

GESTA da 15 anni fornisce supporto, ad Aziende pubbliche e Private, per il Servizio di Prevenzione e Protezione diretto, interno o esterno assumendo anche l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

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Al Servizio diretto, come è noto, può far ricorso, ai sensi dell’art. 34 del citato D.Lgs.81/2008, l’azienda che si trova nelle ipotesi previste nell’allegato 2 dello stesso decreto, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. In tali casi il datore di lavoro si impegna a svolgere direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) dai rischi indicati nell’art. 33 nonché quelli di primo soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione previa frequenza di un apposito corso di formazione. Sulla formazione del datore di lavoro nel caso di svolgimento diretto del servizio di prevenzione e protezione si veda il D.M. 16/01/1997.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione interno, invece, intendendosi come tale un servizio costituito da personale tutto alle dipendenze del datore di lavoro, compreso il responsabile del servizio medesimo, è obbligatorio nei casi indicati nel comma 6 dell’art 31 del D. Lgs. 81/2008.
La facoltà che ha il datore di lavoro di assumere in proprio le funzioni di RSPP nel servizio diretto e l’obbligo di istituire un SPP interno non escludono ovviamente la possibilità di avvalersi di consulenti esterni per particolari problemi da risolvere in azienda.

Ora, escludendo le aziende in cui il datore di lavoro ricorre alla facoltà di svolgere direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione e quelle per le quali tale servizio deve essere obbligatoriamente interno, (centrali termoelettriche, aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, aziende industriali con oltre 200 lavoratori, ecc), in tutti gli altri casi il Servizio di Prevenzione e Protezione può essere esterno oppure misto nel senso che ad esso, con riferimento sia al RSPP che all’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), può appartenere personale sia dipendente dell’azienda che esterno alla stessa.

Alle persone o Servizi esterni il datore di lavoro, ai sensi del comma 4 dell’art. 31, è tenuto comunque a ricorrere allorquando all’interno della sua azienda o unità produttiva non ha dipendenti in possesso delle capacità e dei requisiti professionali richiesti dall’art. 32 (in una prima versione del D.Lgs. 626/1994 era stata data facoltà al datore di lavoro di farlo, possibilità successivamente tramutata in obbligo a seguito di una nota sentenza della Corte di Giustizia europea).

In altri termini quindi si può di fatto verificare il caso in cui il SPP è interno all’azienda ma è coordinato da un RSPP esterno o al contrario che il RSPP ed il servizio è interno e qualche ASPP può essere esterno perché il datore di lavoro ha dovuto far ricorso allo stesso ad esempio perché in possesso di una competenza tecnica specifica necessaria per la propria azienda.

Il D.Lgs. 81/2008, inoltre, nel confermare le disposizioni già dettate dal D.Lgs.626/1994 con l’art. 8 bis ne ha aggiunte delle altre riguardanti proprio il Servizio di Prevenzione e Protezione interno allorquando ha stabilito con il comma 7 dell’art. 31 che in tali ipotesi il RSPP deve essere comunque interno.

È stato aggiunta altresì con il comma 8 la possibilità di ricorrere a Servizi di Prevenzione e Protezione comuni essendo indicato in tale comma che “nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile ”.

Secondo questa ultima disposizione, quindi, nel caso di aziende che hanno più unità produttive territorialmente distribuite, intendendosi per unità produttiva ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 81/2008 lo “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”, è ammissibile sia la soluzione di un Servizio di Prevenzione e Protezione unico che quella di più Servizi di Prevenzione e Protezione uno per ogni unità produttiva.

La stessa soluzione si può adottare, altresì, nel caso di gruppi di imprese le quali possono servirsi di un unico Servizio di Prevenzione e Protezione che può essere benissimo interno ad una impresa del gruppo ed esterno per le altre imprese facenti parte del gruppo. Resta fermo che in entrambi i casi, secondo quanto disposto dall’art. 17 del D.Lgs. 81/2008, la designazione del RSPP rimane comunque un obbligo in delegabile a carico della figura individuata quale datore di lavoro della singola unità produttiva o della singola impresa del gruppo al quale il RSPP è tenuto a rispondere direttamente, interno o esterno che sia.

La soluzione del Servizio unico per più imprese in fondo è forse quella più consigliata, specie se queste operano nella stessa area geografica, in quanto è possibile organizzare una struttura ben attrezzata e qualificata in grado di garantire interventi anche specializzati nell’ambito delle singole imprese del gruppo. Ciò però può essere anche consigliabile laddove si intenda uniformare l’approccio nella gestione della salute e sicurezza sul lavoro per tutte le aziende del gruppo, o “travasare da un’impresa alle altre le eventuali esperienze positive già svolte, con inevitabili vantaggi in termini di efficacia, efficienza e di riduzione dei costi.

L’unica accortezza da avere, però, in questo tipo di soluzione è quella che il Servizio sia fornito di uomini e mezzi sufficienti ed adeguati al numero delle aziende da seguire e che possa dedicare alle stesse tutto il tempo da esse richiesto e ciò nel rispetto della disposizione di cui al comma 2 dell’art.31 in base al quale gli Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione, interni o esterni,devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati ” ed inoltre “non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell’espletamento del proprio incarico”.

Nel caso di Servizi di Prevenzione e Protezione comuni si ravvisa comunque la opportunità di designare, nell’ambito della singola unità produttiva o nell’ambito della singola impresa facente parte del gruppo, un collaboratore interno al quale affidare l’organizzazione dei rapporti con il Servizio di Prevenzione e Protezione esterno e che sia possibilmente prossimo nella scala gerarchica al datore di lavoro dell’impresa o dell’unità produttiva, tenuto conto delle sempre possibili implicazioni penali che comunque rimangono in capo al datore di lavoro.

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