Gesta Papers n. 89
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SISTRI: FACCIAMO CHIAREZZA

Secondo quanto stabilito dalla Circolare ministeriale  n. 1 per l’applicazione dell’articolo 11 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, concernente “semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)” convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125 (G.U. n. 255 del 30 ottobre 2013), alla data del 1 ottobre 2013 il SISTRI è divenuto operativo per le seguenti categorie:
1. enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all’interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio” nazionale
2. enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti speciali pericolosi,

mentre dalla data del 3 marzo 2014 è divenuto operativo per le seguenti categorie:

1. i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi.
2. gli enti e le imprese che trasportano i rifiuti da loro stessi prodotti, iscritti all’Albo nazionale dei gestori ambientali ai sensi dell’art. 212, comma 8, d.lgs. 152/2006, nonché i soggetti che effettuano il trasporto dei propri rifiuti, iscritti all’Albo nazionale dei gestori ambientali in categoria 5.
3. i Comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani del territorio della Regione Campania.

Il Decreto del Ministero dell’ambiente 24/04/2014 “Disciplina delle modalità di applicazione a regime del SISTRI del trasporto intermodale nonché specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188-ter, comma 1 e 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006” ha specificato, in riferimento ai produttori di rifiuti pericolosi, che i soggetti obbligati ad aderire al SISTRI sono:

1. gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali con più di 10 dipendenti (con esclusione dei soggetti che conferiscono i rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta);
2. gli enti e le imprese con più di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi di cui all’art. 184, comma 3 lettere b), c), d), e), f) ed h), del d.lgs. n. 152 del 2006 (rifiuti da attività di demolizione e costruzione, da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, da attività commerciali, da attività di servizi, da attività sanitarie); si intendono per tali i soggetti che, come conseguenza della loro primaria attività professionale, producono rifiuti speciali pericolosi; sono esclusi quindi i produttori iniziali di rifiuti urbani, ancorché pericolosi;
3. gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio di cui all’art.183, comma 1, lettera aa), del d.lgs. n. 152 del 2006;
4. gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività di pesca professionale e acquacoltura, di cui al d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, con più di dieci dipendenti, ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla sezione speciale “imprese agricole” del Registro delle imprese che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta.
Il Decreto specifica, inoltre che sono tenuti all’iscrizione al SISTRI gli enti e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti urbani nella regione Campania.

I soggetti iscritti al SISTRI erano inoltre tenuti al versamento del contributo annuale entro il 30 giugno 2014. Effettuato il pagamento dei contributi dovuti, gli operatori dovevano comunicare al SISTRI gli estremi di pagamento esclusivamente tramite accesso all’area «gestione aziende» disponibile sul portale SISTRI in area autenticata.
Ricordiamo che si concluderà il 31 dicembre 2014 il periodo transitorio di adeguamento in cui convivono vecchi adempimenti “cartacei” e nuovi adempimenti “informatici.
Fino a tale scadenza enti e imprese devono utilizzare i nuovi strumenti applicativi del Sistri continuando però a rispettare gli obblighi previgenti in materia di registri di carico e scarico e di formulari di identificazione (articoli 190 e 193 del Dlgs 152/2006 nella versione antecedente l’entrata in vigore delle modifiche introdotte dal Dlgs 205/2010).

Per gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non sono obbligati ad aderire al SISTRI, ovvero che non vi aderiscono volontariamente, restano fermi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di identificazione.

Le sanzioni decorreranno con la fine del periodo transitorio e quindi con il 1 gennaio 2015.

 

 

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