La sicurezza conviene eticamente e finanziariamente
(terza parte)

In attesa dell’adozione del nuovo D.Lgs a tutt’oggi in esame parlamentare ci limiteremo in questa edizione ad analizzare l’apparato sanzionatorio del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e senza avere la pretesa di essere esaustivi, si rileva che il Decreto stabilisce sanzioni di tipo penale contravvenzionale, di tipo amministrativo e ripropone la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche 8D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.).


LE SEGUENTI INOSSERVANZE sono punite con arresto fino ad un mese od ammenda da 200,00 a 600,00 Euro:

  1. mancate disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
  2. utilizzo scorretto delle attrezzature di lavoro, sostanze e preparati pericolosi, mezzi di trasporto e dispositivi di sicurezza;
  3. utilizzo in modo non appropriato dei dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
  4. segnalazione non immediata al datore di lavoro, al dirigente o al preposto delle deficienze dei mezzi e dei dispositivi, di qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza; adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla successivo punto per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
  5. rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
  6. compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
  7. non partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
  8. non sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Investire in sicurezza per un imprenditore significa fare prevenzione, non solo per evitare di incorrere in regimi risarcitori e sanzionatori, ma soprattutto per garantire l’integrità psico-fisica dei propri dipendenti (così come vuole la ratio delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro) che, se compromessa, può avere esiti non sanabili pecuniariamente.

***

Il Decreto legislativo n. 81/08 prevede alcune ipotesi contravvenzionali punite in via esclusiva con l’arresto per le quali tuttavia l’articolo 302 contiene una disposizione secondo la quale il giudice applica, in luogo dell’arresto, la pena dell’ammenda, in misura comunque non inferiore a 8.000 euro e non superiore a 24.000 euro, se entro la conclusione del giudizio di primo grado, risultano eliminate tutte le irregolarità, le fonti di rischio e le eventuali conseguenze dannose del reato.

A tali ipotesi contravvenzionali non è applicabile il procedimento previsto dal D.Lgs n. 758/94 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro) e, quindi, non è prevista una prescrizione (ovvero una disposizione indicante i termini per la regolarizzazione rilasciata da un organo di vigilanza al contravventore). Nel caso in cui accerti reati che rientrino in tali ipotesi, l’organo di vigilanza ha l’ obbligo di trasmettere all’Autorità giudiziaria la notizia di reato, senza alcun obbligo giuridico di informare il contravventore, fatta salva la possibilità di impartire diffida (art. 9 DPR n. 520/55).

Un’Azienda sarà soggetta a prescrizione (D.Lgs n. 758/94) se non rientra nei casi indicati dal comma 2 dell’art. 55 del D.Lgs 81/08 [1] e di conseguenza avrà un termine per la regolarizzazione, mentre per la stessa violazione, a prescindere dalla maggior gravità della pena, un’Azienda più a rischio che rientra nei casi indicati dal comma 2 dell’art. 55 del D.Lgs 81/08, sarà denunciata, non riceverà alcuna prescrizione ma avrà tempo sino “alla conclusione del giudizio di primo grado” per regolarizzare e usufruire di un regime “premiale”.

La norma contenuta nell’art.303 del D.Lgs n. 81/08 stabilisce che la pena per i reati previsti dal decreto e puniti con la pena dell’arresto, anche in via alternativa, è ridotta fino ad un terzo per il contravventore che, entro i termini di cui all’articolo 491 del codice di procedura penale (questioni preliminari), si adopera concretamente per la rimozione delle irregolarità riscontrate dagli organi di vigilanza e delle eventuali conseguenze dannose del reato.

Il Decreto prevede, anche, ipotesi contravvenzionali punite, in via esclusiva, con l’ammenda. Anche in questo caso non è applicabile il procedimento previsto dal decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, che, come ribadito dall’art. 301 del D.Lgs 81/08, si applica solamente alle “disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda”. L’organo di vigilanza ha l’obbligo di trasmettere all’autorità Giudiziaria la notizia di reato, fatta salva la possibilità di impartire la già citata diffida (art. 9 DPR n. 520/55).


[1]…aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto; centrali termoelettriche; impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (radiazioni ionizzanti), e successive modificazioni; aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; aziende industriali con oltre 200 lavoratori; industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori; aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all’articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.”

X