Esordirà arricchito di nuovi elementi il Decreto di recepimento della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti licenziato in via definitiva lo scorso 18 novembre 2010 dal consiglio dei ministri ed ora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Il provvedimento inserirà nel Codice ambientale, innovandole, le norme relative al SISTRI previste dal DM 17 dicembre 2009.

Nel corso della seduta n. 114 del Consiglio dei Ministri del 18 Novembre è stato definitivamente approvato lo schema di D.Lgs n. 250 (che dovrebbe essere pubblicato ufficialmente in Gazzetta entro il mese di Dicembre) in recepimento della direttiva 2008798/CE relativa ai rifiuti, che introduce modifiche e integrazioni alla Parte quarta (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) del D.lgs. 152/2006 (“Quarto Correttivo” al Codice ambientale). Il Decreto “incorpora” il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti – SISTRI – e ne definisce anche le sanzioni per l’inosservanza delle relative previsioni.

Le novità riguarderanno l’allargamento dei soggetti obbligati ad aderire al nuovo sistema in partenza il prossimo gennaio 2011, facendovi espressamente rientrare armatori, noleggiatori o raccomandatari marittimi di navi adibite al trasporto rifiuti, così come i soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva di reti fognarie.

Nel codice ambientale appariranno anche le sanzioni per la violazione delle norme sostanziali, sanzioni di sola natura amministrativa (fino a 93.000 euro) ma corredabili con fermo e confisca dei mezzi utilizzati illecitamente per il trasporto dei rifiuti.

Parallelamente al SISTRI, il provvedimento di riscrittura del DLgs 152/06 rivede anche le regole sul regime cartaceo di tracciamento dei rifiuti (cui potrà restare fedele chi non è obbligato ad aderire al SISTRI): registri di carico e scarico potranno essere tenuti nel sito di produzione dei rifiuti invece che presso ogni impianto di produzione; il formulario di trasporto non sarà obbligatorio per gli spostamenti dei rifiuti non pericolosi effettuati dai loro produttori in modo occasionale e saltuario (non più di 4 volte l’anno e non oltre i 100 Kg o litri in totale) e per i trasporti di rifiuti urbani effettuati dai produttori ai centri di raccolta differenziata autorizzati.

II doppio binario di controllo dei rifiuti (telematico/cartaceo) sarà accompagnato da nuove regole sulla responsabilità nella gestione dei rifiuti speciali: per i soggetti aderenti al SISTRI tale responsabilità cesserà con il compimento degli atti di propria competenza; per gli altri soggetti, invece, con il conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta convenzionato o ad altri soggetti autorizzati (in quest’ultimo caso, però, solo dopo la ricezione, o denuncia di mancata ricezione, di copia del formulario di trasporto).

Circa eventuali sgravi per le aziende e gli enti in possesso di certificazioni/registrazioni ambientali il nuovo Decreto ribadisce quanto già previsto dal DLgs. 152/06, ovvero che gli importi delle garanzie finanziarie sono ridotti del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (EMAS), e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, per le seguenti attività:

  1. Art. 16 – Spedizioni transfrontaliere di rifiuti;
  2. Art. 24 –  Iscrizione all’Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi, per l’attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei medesimi;
  3. Art. 24 – Imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto.

Altre principali novità che verranno introdotte dal D.Lgs n. 250 riguarderanno:

  1. la definizione di sottoprodotto (già prevista dall’ordinamento nazionale) che viene resa più aderente al disposto comunitario;
  2. il riutilizzo di terre e rocce da scavo che, se il materiale di risulta non è contaminato, viene considerato un sottoprodotto e può essere riutilizzato in loco;
  3. la definizione di CDR, volta a consentire la produzione di energia dai rifiuti, considerando quindi il rifiuto non più uno scarto ma una risorsa economica, con vantaggi sia in termini ambientali che di bolletta energetica;
  4. la definizione di obiettivi di recupero di alcuni materiali: per vetro, carta, plastica e metalli viene fissata al 2020 una soglia tassativa minima di recupero, il 50%;
  5. una gerarchia dei rifiuti, con un ordine di priorità che prevede la prevenzione, il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento. La direttiva sottolinea che, nell’applicare questa gerarchia, gli Stati membri devono adottare misure volte a incoraggiare le opzioni che danno il miglior risultato ambientale complessivo.

Gesta Srl è a disposizione per ogni chiarimento in merito.

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