La Legge 11 febbraio 2019 n. 12 ha convertito il Decreto Legge 14 dicembre 2018 n. 135 in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione confermando, dal 1° Gennaio 2019, la soppressione del SISTRI e dell’obbligo di versare i contributi previsti.

La legge inoltre introduce un primo tassello del nuovo sistema di tracciabilità istituendo il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

I soggetti tenuti ad iscriversi al Registro, entro un termine che sarà individuato da un successivo decreto, sono:

  1. enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti
  2. produttori di rifiuti pericolosi
  3. enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale
  4. commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi
  5. Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
  6. per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi, i soggetti previsti all’articolo 189, comma 3 del D.lgs. 152/2006 (soggetti obbligati alla comunicazione al catasto rifiuti, ovvero al MUD)

In sintesi, il nuovo sistema di tracciabilità, sembra non applicare le esenzioni o gli obblighi d’iscrizione e di conseguente utilizzo, previste invece dal precedente sistema di tracciabilità (SISTRI).

L’iscrizione al Registro Elettronico non sarà gratuita, ma comporterà il versamento di un diritto di segreteria e di un diritto di iscrizione annuale. La fase progettuale tuttavia non prevede il versamento dei contributi e comporterà una spesa per il 2019 interamente sostenuta dal Ministero dell’Ambiente. In seguito, i costi di funzionamento del Sistema saranno integralmente coperti dai diritti di segreteria e dal contributo annuale che i soggetti obbligati saranno tenuti a versare.

Tali aspetti, oltre al regime sanzionatorio per la violazione dell’obbligo di iscrizione ed il mancato o parziale versamento del contributo, saranno definiti dal decreto di cui sopra di cui si attende ancora la pubblicazione.

Non viene fatta menzione alcuna sulla data di partenza del sistema. Fino al momento in cui non diventi pienamente operativo il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, la tracciabilità dei rifiuti deve essere assicurata da:

  • Compilazione del registro di carico e scarico rifiuti (modello A e B);
  • Compilazione del formulario di identificazione rifiuti;
  • Presentazione del MUD.

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